Sanzioni ad hoc per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate

Tra le tante novità portate dalla Legge di Bilancio 2021 spicca il nuovo sistema sanzionatorio riguardante la certificazione dei corrispettivi memorizzati e trasmessi elettronicamente. Riepiloghiamo per voi gli elementi salienti.

In particolare le novità sono contenute nell’art. 1, commi dal n. 1109 al n. 1115 della Legge n. 178/2020 che, dal 1° gennaio 2021, hanno adeguato le sanzioni precedentemente previste per gli scontrini alle nuove modalità telematiche ormai vigenti da tempo.

Il sistema sanzionatorio adesso prevede specificatamente le seguenti misure per le violazioni che seguono:

  • 90% dell’imposta dovuta per ogni operazione con un minimo di € 500, per la mancata o non tempestiva memorizzazione dei corrispettivi telematici;
  • 90% dell’imposta dovuta per ogni operazione con un minimo di € 500, per la mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi telematici;
  • 90% dell’imposta dovuta per ogni operazione con un minimo di € 500, per la memorizzazione con dati incompleti o non veritieri;
  • 90% dell’imposta dovuta per ogni operazione con un minimo di € 500, per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
  • 90% dell’imposta dovuta, per la mancata emissione di scontrini;
  • 90% dell’imposta dovuta, per l’emissione di scontrini in misura inferiore agli importi dovuti;
  • € 100 qualora le violazioni sopra elencate ai nn. 2 e 4 non incidano sull’esatta liquidazione dell’IVA.

La determinazione delle misure sanzionatorie decorre dal 1° gennaio 2021, per cui si pone il problema in termini di favor-rei per le violazioni commesse nel primo periodo di applicazione delle nuove modalità riguardanti i corrispettivi, periodo che rappresenta quello certamente più delicato per l’innovazione introdotta sia sul piano tecnico che su quello operativo.

Le nuove norme, rispetto alle precedenti, sono più leggere e quindi finiscono per favorire coloro che hanno commesso degli errori più recentemente.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/E/2020 ha precisato che, nel caso in cui sia la fase di memorizzazione che quella di trasmissione di un corrispettivo portino dati errati, verrà irrogata una sola sanzione.

L’adempimento tardivo è ugualmente sanzionato, ma l’importo irrogabile potrà essere ridotto applicando il ravvedimento operoso art. 13 D.Lgs. n. 472/1997.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo