Assegno temporaneo ai figli a partire dal 1° luglio 2021

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge dell’8 giugno 2021, n. 79, a partire dal 9 giugno 2021 risultano applicabili le disposizioni relative all’assegno temporaneo per figli minori, in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale ai figli ai sensi della Legge delega del 1° aprile 2021, n. 46.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare (ad esempio nuclei familiari in cui siano presenti lavoratori autonomi etc e che non possono dimostrare, sempre all’interno del nucleo, un reddito da lavoro dipendente per almeno il 70% di quello di tutto il nucleo) è riconosciuto un assegno temporaneo per figli minori su base mensile.

Tale assegno è riconosciuto ai nuclei familiari nelle ipotesi in cui il richiedente l’assegno sia in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata pari ad almeno sei mesi;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Inoltre, il nucleo familiare del richiedente l’assegno deve essere in possesso di un ISEE non superiore a 50.000 €.

L’importo dell’assegno temporaneo è determinato in base al valore ISEE del nucleo familiare con il riconoscimento:

  • di un valore massimo di 167,50 € per ciascun figlio minore a favore dei nuclei familiari con una soglia ISEE fino a 7.000 € (aumentato a 217,80 € per ogni figlio nei nuclei familiari con almeno tre figli minori);
  • sino a 30,00 € per ciascun figlio minore a favore di nuclei familiari con un ISEE compreso tra 39.900,01 € e 50.000 €, importo aumentato a 40 € per ciascun figlio in caso di nuclei familiari con almeno tre figli minori (cfr. Allegato 1 al D.L. n. 79/2021).

Gli importi così determinati sono inoltre maggiorati di 50 € per ciascun figlio minore con disabilità.

La domanda per il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata in modalità telematica all’Inps ovvero presso i Patronati entro il 30 giugno 2021.

L’erogazione dell’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, verranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Sul punto si segnala che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 settembre 202, ha prorogato il suddetto termine di presentazione della domande di assegno temporaneo per i figli con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

L’assegno è erogato dall’Inps mediante accredito sull’IBAN del soggetto richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.

Nelle ipotesi di affido condiviso del figlio minore, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

Il beneficio di cui si tratta è compatibile con la fruizione:

  • del Reddito di cittadinanza;
  • di eventuali altre misure a favore di figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali;
  • dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • dell’assegno di natalità;
  • del premio alla nascita;
  • del Fondo di sostegno alla natalità;
  • delle detrazioni per figli a carico.

Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l’Inps corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo congiuntamente al Reddito di cittadinanza con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno temporaneo spettante.

Il beneficio complessivo è pertanto determinato sottraendo dall’importo teorico spettante per l’assegno temporaneo, la quota del reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Inoltre, per la determinazione del reddito familiare ai fini dell’erogazione del Reddito di cittadinanza, l’assegno temporaneo per i figli minori di cui si tratta non si computa nei cosiddetti trattamenti assistenziali di cui all’articolo 2, comma 6 del predetto D.L. n. 4/2019.

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno temporaneo, la Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) aggiornata deve essere presentata entro due mesi dalla data di variazione. A partire dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva aggiornata, la prestazione decade d’ufficio ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

Infine, ai percettori dell’attuale Assegno per il nucleo familiare e nei confronti dei quali nulla risulta invariato, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio pari a 37,50 € a favore di nuclei familiari fino a due figli e in misura pari a 55,00 € per i nuclei familiari con almeno tre figli.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato