Congedi Covid-19: ancora novità

Sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina relativa ai congedi Covid-19 per genitori lavoratori dipendenti, da usufruire in alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Chiariamo quali sono le novità.

Innanzitutto, la Legge del 6 maggio 2021, n. 61 di conversione del Decreto Legge n. 30/2021 introduce il diritto alla disconnessione a favore di lavoratori dipendenti genitori di figli minori di 16 anni che svolgono la prestazione lavorativa in regime di smart working.

Infatti, al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile è riconosciuto il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati tra le medesime.

Viene inoltre specificato come l’esercizio del di tale diritto, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non possa avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi corrisposto al medesimo lavoratore.

Ricordiamo che la prestazione di lavoro può essere svolta in modalità agile dal lavoratore dipendente genitore di figlio minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Le causali che permettono lo svolgimento di lavoro agile vengono integrate quindi con la causale della sospensione dell’attività educativa in presenza del figlio.

Tale facoltà è inoltre riconosciuta a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata, con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali, in tutte le ipotesi sopra previste ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Ulteriore novità rispetto alla normativa previgente è rappresentata dal venir meno del requisito della convivenza del figlio minore con il genitore per poter richiedere lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Requisito che, come vedremo di seguito, è invece ancora necessario per poter usufruire del congedo Covid indennizzato nel caso di figli minori di 14 anni.

Infatti, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per una delle situazioni sopra indicate.

Il beneficio è, inoltre, riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata a prescindere dall’età del figlio, anche nel caso in cui il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per la fruizione di tale congedo è riconosciuta dall’Inps un’indennità in misura pari al 50% della retribuzione.

Il congedo può essere fruito sia a giorni che ad ore, diversamente da quanto stabilito in precedenza. Con riferimento alla fruizione ad ore del Congedo si attendono le istruzioni operative da parte dell’Inps.

Infine, nel caso di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni e qualora non possa essere svolto lavoro in modalità agile, il lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro, al ricorrere delle condizioni sopra richiamate, senza diritto alla retribuzione ovvero indennità né alla contribuzione figurativa.

Il periodo durante il quale il genitore non presta l’attività lavorativa è in ogni caso protetto dal divieto di licenziamento e dal diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Anche in tale ipotesi non è pertanto richiesto il requisito della convivenza del figlio con il genitore che usufruisce della misura.

Si ricorda, infine, che le misure qui sintetizzate disciplinate dall’articolo 2 del Decreto Legge n. 30/2021, così come modificato dalla Legge n. 61/2021, sono applicabili sino al 30 giugno 2021.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato