È legge la sospensione dei pagamenti delle cartelle esattoriali al 31 agosto 2021

Visto il protrarsi delle difficoltà economico-finanziarie legate alla pandemia da COVID-19, è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2021, il termine di sospensione dei pagamenti dovuti all’Agente della Riscossione. La conversione del D.L. n. 73/2021 in L. n. 106/2021, infatti, ha concesso ancora un po’ di tempo per pagare cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della Riscossione.

I pagamenti dovuti, relativi al periodo dall’8 marzo 2020 (anticipato a decorrere dal 21 febbraio 2020 per i soggetti in zona rossa) fino al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021. È possibile però richiedere una rateizzazione del debito, la cui presentazione deve avvenire entro il 30 settembre 2021. La decadenza dal beneficio della rateizzazione si verificherà con il mancato pagamento di n. 10 rate anche non consecutive. Inoltre, per tutte le richieste di rateizzazione effettuate fino al 31 dicembre 2021, si potrà ottenere la dilazione in n. 72 rate, fino ad un ammontare di debiti complessivi per ogni contribuente di € 100.000, senza necessità di dovere documentare la temporanea situazione di difficoltà economica.

Inoltre, sono sospese fino al 31 agosto 2021 anche le attività di notifica di nuove cartelle, anche via PEC, degli altri atti della riscossione ed anche delle procedure di riscossione cautelari (ipoteche e fermi amministrativi) ed esecutive (pignoramenti). Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione sempreché non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, oppure il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Ancora tutto fermo fino al 31 agosto 2021 per i pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio) su stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro, pensioni e trattamenti assimilati.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per agevolare la comprensione del provvedimento e dare risposta alle casistiche più frequenti, ha pubblicato sul suo sito un Vademecum e le FAQ aggiornate al 26 luglio 2021.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo