Nuova detrazione per premi assicurativi per rischio eventi calamitosi

Dal 1 luglio 2020 è possibile usufruire di una nuova detrazione, riconosciuta rigo E8/RP8 codice 81, in riferimento alle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi antisismici per cui si può fruire del Superbonus 110%.

In cosa consiste la detrazione?

La detrazione consiste in un importo pari al 90% delle spese sostenute in merito a quanto riportato in oggetto, per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare la sola pertinenza.

È opportuno ricordare che la detrazione che riguarda invece premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo è pari al 19% ed è usufruibile in E8/RP8 con il codice 43.

Regole generali

La detrazione per i premi assicurativi non può essere ceduta a terzi; sostanzialmente l’impresa di assicurazione può acquisire il credito corrispondente al Sismabonus, ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo. Inoltre, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (Circolare 24/E/2020).

Non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n.3274.

La detrazione può essere fruita dal contraente della polizza, che cede la detrazione di cui all’art. 119, c.4, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferita al bene, anziché alla persona, e spetta per le polizze stipulate a decorrere dal 1 luglio 2020. Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni (che deve avvenire a decorrere dal 1 luglio 2020), in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto.

Restano escluse dalla detrazione le polizze pluriennali stipulate prima del 1 luglio 2020.

La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari.

Nel caso in cui la polizza sia multirischio, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. La quota di premio relativa ai condomini è certificata dall’amministratore del condominio; in alternativa, il condomino deve essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.

La detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Documenti per poter usufruire della detrazione

Come indicato nella Circolare 7/2021, vanno presentati:

  • ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati. In mancanza di tale documentazione, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabile” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio
  • copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione
  • fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza del DPR 633/73, da cui risulti la distinta contabilizzazione delle spese relative ai diversi interventi svolti
  • bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto che riceve la somma, per l’importo del corrispettivo non oggetto di sconto in fattura o cessione del credito
  • documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario
  • abilitazioni amministrative dalle quali si evinca la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori
  • dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente
  • ricevuta di spedizione della dichiarazione preventiva inizio lavori all’ASL di competenza
  • asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori
  • ricevuta di deposito presso lo sportello unico
  • iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali
  • polizza RC del tecnico asseveratore con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione
  • attestazione dell’impresa che ha effettuato i lavori di esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante
  • relazione tecnica di cui all’art.3, c.2, del DM 28 febbraio 2017 con ricevuta di deposito
  • in presenza di soli interventi trainati, acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato
  • ricevuta di trasmissione all’ENEA
  • scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all’ENEA
  • attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante intervento e post intervento
  • iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali
  • polizza RC del tecnico asseveratore, con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione
  • attestazione dell’impresa che ha effettuato i lavori di esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante
  • copia della comunicazione per la cessione della detrazione.

Rita Martin – Centro Studi CGN