Ecco le regole per la banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi

Con il Comunicato stampa protocollo 1782 del 29 settembre scorso, il Ministero del Turismo ha emanato il Decreto ministeriale che disciplina la banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni affitti brevi.

Già il D.L.34/2019 con l’art 13-quater aveva istituito, anche ai fini fiscali, una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti nel territorio nazionale presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, che andavano identificati con un codice identificativo alfanumerico.

I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, erano tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione.

L’11 novembre 2020 è stato emanato un decreto del MEF che disciplina la trasmissione dei dati delle comunicazioni al Ministero degli Interni da parte dei gestori di strutture ricettive e proprietari o gestori di case e appartamenti.

Oltre alle locazioni brevi, sono da comunicare anche l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno.

Tali dati vanno poi trasmessi dal Ministero all’Agenzia delle Entrate; quest’ultima li rende quindi disponibili ai Comuni per i controlli sulle tasse di soggiorno.

Il comma 597 della Legge 178/2020 ha previsto la revisione del c.d. Bollino di qualità per le locazioni brevi, mai reso operativo.

Presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, afferma la Legge, è istituita una nuova banca dati relativamente alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi che saranno identificati da un codice; tale codice dovrà essere utilizzato in tutte le comunicazioni relative all’offerta e alle promozioni di servizi, fermo restando quanto stabilito da eventuali Leggi regionali. Viene inoltre previsto l’obbligo di esposizione del bollino di riferimento quando viene pubblicizzata l’offerta.

Il Comunicato stampa appena emanato dal Ministero del Turismo, con approvazione del Garante per la Privacy, ripropone nel concreto la disciplina per la banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati agli affitti brevi, misura già prevista dal D.L. 34/2019.

Con l’introduzione della banca dati, adottata in pieno accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si rendono così omogenei tutti i dati delle strutture ricettive su base nazionale.

Come affermato all’art.1 del Comunicato stampa, nella banca dati, al fine di individuare la struttura ricettiva, vanno inserite le seguenti informazioni:

  • tipologia degli alloggi
  • ubicazione
  • capacità ricettiva
  • estremi dei titoli abilitativi richiesti ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva
  • soggetto che esercita l’attività, anche in forma di locazione breve
  • codice identificativo regionale, ove adottato, o alfanumerico generato dalla banca dati stessa.

Tale raccolta dati ha lo scopo di:

  • semplificare l’azione degli operatori;
  • tutelare, nel nome della trasparenza, la filiera del turismo e i consumatori;
  • agevolare la cooperazione tra il Ministero del Turismo e le autonomie territoriali, nel pieno rispetto della protezione dei dati personali.

Le informazioni contenute nella raccolta e il codice alfanumerico attribuito sono successivamente pubblicati sul sito del Ministero del Turismo e le informazioni sono accessibili agli utenti, previa registrazione.

Tutti i titolari delle strutture ricettive, coloro che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, chi esercita attività di intermediazione immobiliare e chi gestisce i portali telematici per l’offerta di alloggi ai fini turistici sono obbligati a indicare il codice identificativo regionale (o quello alfanumerico attribuito) in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione dei servizi dell’utente.

Tale codice va indicato ed esposto in modo tale da garantire la visibilità e il facile accesso da parte deli utilizzatori.

Rita Martin – Centro Studi CGN