Esonero contributivo per il turismo e commercio: indicazioni operative

Al fine di far fronte alle conseguenze causate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Legislatore ha introdotto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. L’Inps, con propria Circolare del 21 settembre 2021, n. 140, ha fornito le prime indicazioni operative in merito alla fruizione dell’esonero.

Destinatari dell’esonero

Possono accedere al predetto esonero i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Per l’individuazione dei settori sopra richiamati si rimanda ai codici Ateco di cui all’allegato 1 della Circolare Inps n. 140/2021.

Considerato poi che la norma non dispone alcuna specificazione circa la causale del trattamento di integrazione salariale fruito nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2021, l’esonero per tali specifici settori può trovare applicazione a prescindere dalla causale dei suddetti ammortizzatori. Pertanto, l’esonero è compatibile anche con la fruizione di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19.

Inoltre, l’Inps precisa che il datore di lavoro che abbia fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel periodo gennaio-marzo 2021 è destinatario dell’esonero, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale.

Nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero in trattazione permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario della possibilità di fruire dello stesso. In tal caso, dunque, il datore di lavoro cedente potrà fruire dell’esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione.

Invece, in caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), l’esonero potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione o incorporazione, purché risulti appartenente al settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio ovvero del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Misura dell’esonero

L’importo dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail. Il beneficio deve essere riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021). Resta in ogni caso ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi citati.

Si ricorda che nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

Inoltre, l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo gennaio-marzo 2021 e la contribuzione datoriale dovuta e sgravabile nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.

Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite, devono essere considerate sia le ore fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto. La retribuzione persa da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) ed è necessario tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità.

Il beneficio contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Requisiti per la fruizione dell’esonero

La fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro è soggetto, fino al 31 dicembre 2021, al cosiddetto blocco dei licenziamento. Pertanto, sino al 31 dicembre 2021, anche nelle ipotesi in cui l’esonero venga interamente fruito in data antecedente:

  • resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
  • resta preclusa al datore di lavoro la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966.

Il divieto di licenziamento sopra descritto non si applica nelle seguenti ipotesi:

  • di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Infine, la violazione delle disposizioni relative al divieto di licenziamento comporta la revoca dell’esonero.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19 ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Con decisione del 2 agosto 2021, la Commissione Europea ha autorizzato la misura in questione, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato