Dal 1° gennaio 2022 cambiano i limiti per le transazioni per contanti

Pagamenti in contanti, ancora novità in arrivo. Dal 1° gennaio 2022, infatti, entrano in vigore i nuovi limiti all’uso di banconote e cambiano le sanzioni previste per chi non rispetta le regole. Vediamo in concreto cosa cambia con il nuovo anno.

L’importo (fissato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007) vige per le transazioni effettuate fra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a quello fissato tempo per tempo (attualmente e fino al 31 dicembre 2021 pari a 1.999,99 euro).

Per soggetti diversi devono intendersi distinti centri di interesse (come per esempio: genitore e figlio, marito e moglie, il socio e la società di cui fa parte, il titolare dell’impresa familiare e il collaboratore, due società anche se l’amministratore è lo stesso).

La limitazione all’uso del contante sussiste, per esempio, per la distribuzione dell’utile d’esercizio al collaboratore familiare oppure all’atto del pagamento da parte della società di utili/dividendi dell’esercizio ai soci.

Questo perché il divieto prescinde dalla causale del pagamento e quindi la violazione è compiuta anche se la transazione è avvenuta nella sfera privata delle persone (pensiamo a una semplice regalia che in caso di superamento del limite stabilito è passibile di sanzione).

Le sanzioni saranno applicate a tutti soggetti coinvolti e pertanto è bene conoscere le regole sia che ci si trovi nel ruolo del pagatore che in quello del ricevente.

Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, non rientrano nel divieto:

  1. quelli relativi a distinte ed autonome operazioni (fatture verso lo stesso fornitore o dallo stesso cliente per operazioni “indipendenti tra loro” non legate da un unico ordine);
  2. quelli riguardanti la medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione);
  3. i pagamenti rateali stabiliti per iscritto oppure determinati in modo ordinato, prestabilito e annotati in fattura.

In relazione a tutto quanto sopra esposto ma soprattutto in relazione al punto 1, è bene però ricordare che  rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione valutare caso per caso se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione dell’art. 49 del D.lgs. n. 231/2007. Ciò in quanto le Autorità competenti potranno considerare “frazionata” un’operazione per la quale ricorrano elementi per ritenerla tale.

Si ricorda che è sempre consentito che il pagamento di una somma superiore al limite di legge avvenga in parte in modo tracciato (assegno, bonifico, carte di debito o di credito munite di IBAN) e in parte in contanti, purché quest’ultima sia inferiore ai limiti di legge vigenti tempo per tempo.

Quindi per esempio, a partire dal 1° gennaio 2022, in presenza di una fattura commerciale oppure di un semplice acquisto a fini privati (per un oggetto di arredamento, per una moto o per una prestazione di servizi) di complessivi 5.000 euro, il pagamento sarà regolare se la parte contanti sarà massimo pari a 999,99 euro e i restanti 4.000,01 euro saranno regolati con assegno, bonifico, carte di credito/debito munite di IBAN.

Nel caso in cui un professionista – così come di un centro elaborazione dati, tributarista e altro soggetto obbligato alla normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231/2007 – constati l’avvenuta violazione della detta disposizione dalla contabilità tenuta per un cliente, oppure la appuri da indicazioni apposte su fatture e documenti anche di soggetti in regime minimo o forfettario, dovrà effettuare la dovuta comunicazione alla Ragioneria territoriale di Stato competente per territorio entro 30 giorni.

Restano fermi tutti gli altri limiti contenuti nel predetto art. 49 ed in particolare quello di 1.000 euro a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo