Maternità per lavoratrici autonome: tre mesi in più di indennità

Il Legislatore, con Legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (cosiddetta Legge di Bilancio 2022), ha introdotto una misura a sostegno della maternità per le lavoratrici autonome. Chiariamo quali sono i soggetti destinatari della tutela, i periodi indennizzabili e le modalità di presentazione della domanda.

Destinatari della tutela

In particolare, la Legge di Bilancio per il 2022, all’articolo 1, comma 239, dispone il riconoscimento dell’indennità di maternità per un ulteriore periodo di tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità a favore delle seguenti lavoratrici:

  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • lavoratrici autonome iscritte alle Gestioni autonome Inps (lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché pescatrici autonome della piccola pesca marittima);
  • libere professioniste di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non gestite direttamente dall’Inps ma da specifiche Casse previdenziali di appartenenza.

Rientrano nella previsione di cui all’ultimo punto le libere professioniste che risultano iscritte alle seguenti Casse previdenziali:

  • Cassa nazionale del notariato;
  • Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;
  • Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti;
  • Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari;
  • Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici;
  • Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti;
  • Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;
  • Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;
  • Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;
  • Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;
  • Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi;
  • Ente di previdenza dei periti industriali;
  • Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;
  • Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d’infanzia;
  • Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale;
  • Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “G. Amendola”, limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti;
  • Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici.

La tutela è riconosciuta alle lavoratrici sopra menzionate che abbiano dichiarato, nell’anno precedente (inteso come periodo 1° gennaio – 31 dicembre) l’inizio della maternità, un reddito inferiore a 8.145€, incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L’Inps, con Circolare del 3 gennaio 2022, n. 1, è intervenuto in materia fornendo le prime indicazioni.

In particolare, l’Istituto estende l’applicazione della tutela in esame anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione Separata, con reddito inferiore a 8.145€ nell’anno precedente l’inizio della maternità, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del bambino al padre.

Lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti alle Gestione autonome Inps

Fermo restando il requisito reddituale sopra esposto, l’ulteriore indennità di maternità/paternità può essere riconosciuta per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto).

La fruizione della misura è subordinata alla regolarità contributiva di tutto il periodo indennizzato, ossia per i periodi relativi ai primi 5 mesi di congedo e gli ulteriori 3 mesi.

In caso di indennizzo dell’indennità per ulteriori 3 mesi, il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome, pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore, potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità (5 + 3 mesi).

Lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps

Alle libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate ovvero alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge, può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

  • ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del D.Lgs. n. 151/2001);
  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
  • ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata (solo per lavoratrici/lavoratori parasubordinati);
  • ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum.

Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento, senza soluzione di continuità, del periodo indennizzabile di maternità/paternità.

La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.

Periodi indennizzabili

Risultano indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora:

  • i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022;
  • i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e proseguano, ricadendo quindi nella vigenza della Legge di Bilancio 2022.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • il portale web (acceso con SPID, CIE o CNS);
  • il Contact center integrato;
  • i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Francesco Geria – LaborTre