Come cambiano le detrazioni per figli a carico con l’applicazione dell’Assegno Unico Universale?

Con l’Assegno Unico Universale sono state modificate le misure a sostegno dei figli a carico; infatti, con l’introduzione di tale nuova modalità, verranno apportate modifiche all’art.12 del Tuir. Vediamo quindi cosa cambia dal 1° gennaio 2022.

La Legge 46/2021, che introduce l’Assegno Unico Universale dal 1° marzo 2022, determina la soppressione delle precedenti misure a sostegno dei figli a carico:

  • gli ANF;
  • l’assegno al nucleo con almeno tre figli minori;
  • il bonus bebè;
  • il premio alla nascita;
  • le detrazioni per figli a carico di cui all’art.12 del Tuir.

Come detto l’Assegno Unico Universale si applica dal 1° marzo 2022; fino al 28 febbraio, pertanto, rimangono applicabili tutte le prestazioni sopra citate, tra cui le detrazioni Irpef di cui all’art.12 del Tuir.

Come indicato all’art.10 c.4 e 5 del D. Lgs. 230/2021, dal 1° marzo 2022 le detrazioni per figli a carico potranno trovare applicazione in caso di:

  • figli a carico con età pari o superiore a 21 anni;
  • figli a carico con età pari o superiore a 21 anni disabili, in aggiunta all’Assegno Unico Universale, ma senza la maggiorazione ad oggi prevista in caso di figlio disabile;
  • figli a carico di qualsiasi età disabili, in aggiunta all’Assegno Unico Universale, ma senza la maggiorazione ad oggi prevista in caso di figlio disabile.

Sono contestualmente eliminate le disposizioni di cui all’art.12 del Tuir che prevedono la maggiorazione per i figli a carico con meno di 3 anni e la maggiorazione applicata finora in caso di almeno 4 figli.

Con il 2022 pertanto:

  • dal 1° gennaio al 28 febbraio sono applicate le detrazioni per figli a carico come di consueto;
  • dal 1° marzo al 31 dicembre si applica l’Assegno Unico Universale con le conseguenti modifiche alle detrazioni come sopra ripotate.

Si ricorda che, ai fini Irpef, il limite affinché i figli possano essere considerati fiscalmente a carico è:

  • di euro 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni;
  • di euro 2.840,51 per i figli di età superiore a 24 anni.

Per completezza, si specifica che rimangono in essere le detrazioni per il coniuge e per gli altri familiari a carico, senza alcuna variazione, e che sono comunque rapportate a mese.

Rita Martin – Centro Studi CGN