Esonero 0,80% dei contributi carico dipendente: prime indicazioni INPS

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), il Legislatore, tra le altre misure volte a ridurre il cosiddetto cuneo fiscale, ha introdotto un esonero parziale dal versamento dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti. L’Inps con propria Circolare del 22 marzo 2022, n. 43 ha fornito le prime indicazioni in materia, al fine di una corretta gestione dell’esonero contributivo.

Beneficiari

L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale per i soli periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 €, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato.

Resta in ogni caso ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Possono, pertanto, accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Misura dell’esonero e retribuzione imponibile

L’esonero consiste in una riduzione dello 0,80% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (contribuzione IVS) a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 € maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

In caso di superamento della soglia mensile di imponibile previdenziale individuata come massimale (2.692 €) non spetta alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.

Con riferimento alla retribuzione di dicembre 2022, l’esonero spetterà sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 €, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese se inferiore o uguale al predetto massimale.

Nelle ipotesi in cui, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati mensilmente, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al massimale mensile stabilito, sarà possibile accedere alla riduzione contributiva anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 € (pari all’importo di 2.692 €/12).

Qualora, inoltre, un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione dello 0,80%, cessi prima di dicembre 2022, l’esonero potrà essere applicato, anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 €.

La riduzione contributiva non può invece essere applicata sull’importo della quattordicesima mensilità eventualmente prevista dal contratto collettivo applicabile.

Condizioni di spettanza della misura

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione non è subordinato:

  • all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015, non assumendo l’agevolazione natura di incentivo all’assunzione;
  • al possesso del documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, sostanziandosi il beneficio in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro;
  • alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e quindi all’autorizzazione della Commissione europea, al rispetto delle condizioni previste dal cosiddetto Temporary Framework e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

L’esonero contributivo è, inoltre, cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e nei limiti della contribuzione dovuta, con altri esoneri contributivi previsti dalla vigente legislazione.

Compilazione del flusso UniEmens

Per il riconoscimento del beneficio, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di marzo, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, secondo le consuete modalità di compilazione del flusso.

Per esporre l’esonero spettante dovrà essere valorizzato all’interno di <DenunciaIndividuale>, tra gli altri elementi, anche il <CodiceCausale> con il valore “L024” (“L025” per l’esonero relativo alla tredicesima mensilità ovvero “L026” per l’esonero relativo al rateo di tredicesima).

Il riconoscimento dell’esonero relativo ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), invece, potrà essere effettuato esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato