Pagamenti tracciabili: sono detraibili le spese fatte con bollettino postale o PagoPa in contanti?

La tracciabilità dei pagamenti per le spese detraibili oramai è cosa assodata. Infatti, per poter usufruire della detrazione in 730, la maggior parte delle spese deve essere sostenuta con pagamenti tracciabili (bonifici, assegni, ecc.). Ma il pagamento con bollettino postale o con PagoPa avvenuto in contanti risulta detraibile?

Dal 1° gennaio 2020, così come dettato ai commi 679 e 680 della Legge di Bilancio 2020, è disposto che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

In particolare, il c. 679 subordina la fruizione della detrazione, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni, al pagamento tracciato della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto tutte le spese che danno luogo alla detrazione in dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

Sulla base delle attuali disposizioni, quindi, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi 730 della detrazione di tutti gli oneri indicati nell’art.15 del TUIR e in altre disposizioni normative che consentono la detrazione Irpef del 19%, il pagamento dovrà avvenire solamente mediante:

  • bonifico bancario o postale
  • ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegno bancario e circolare, nonché altre modalità di versamento bancario o postale (PagoPa e bollettino postale, ad esempio, anche se pagati in contanti, in quanto lo strumento traccia comunque la spesa sostenuta).

In generale anche sulla base della Risposta fornita dall’Agenzia delle entrate 230/2020, per “altri sistemi di pagamentodevono intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria, tra cui è possibile far rientrare, ad esempio, il pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC “. La Circolare 7/E/2021 precisa che tale sistema di pagamento può infatti essere definito “tracciabile” essendo collegato a conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato.

Sempre sulla base delle riposte fornite dall’Agenzia delle entrate agli interpelli viene chiarito quali forme di versamento non possono essere considerate tracciabili; in particolare, con la risposta 180/2020, si osserva che il circuito di credito commerciale è un sistema attraverso cui avviene lo scambio di beni e servizi che non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, né può essere considerato un altro sistema di pagamento che garantisca la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Pertanto tale circuito non rispetta i requisiti di tracciabilità previsti dal citato comma 679.

Le istruzioni ministeriali del 730 precisano che il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

Con la Circolare 7/E/2021 è stato poi precisato che l’estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.

Sempre nelle istruzioni ministeriali viene indicato che in mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Solo per pagamenti con applicazioni via smartphone (ad esempio Paypal, Satispay, ecc.) tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati, il contribuente dovrà esibire oltre al documento fiscale che attesti l’onere sostenuto, la documentazione che attesti che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni, che può essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell’Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l’operazione.

Viene anche fornita una ulteriore precisazione: i CAF e i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità, nonché gli uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale, nel caso in cui l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” sia dimostrato mediante documenti ulteriori rispetto alla fattura, alla ricevuta fiscale o al documento commerciale, come ad esempio, l’estratto conto della carta di credito, acquisiscono e verificano esclusivamente le informazioni necessarie all’apposizione del visto di conformità o al controllo, avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra eventuale informazione non pertinente.

Per completezza si ricorda che gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa.

Sono pertanto oggetto della disposizione sulla tracciabilità:​

  • spese sanitarie (con le esclusioni sotto citate)
  • interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di immobili
  • spese di istruzione
  • spese universitarie
  • spese per asili nido
  • spese funebri
  • spese per l’assistenza personale
  • spese per attività sportiva dei ragazzi
  • spese per intermediazione immobiliare
  • spese per canoni di locazione per studenti universitari
  • erogazioni liberali che usufruiscono della detrazione al 19%
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
  • spese veterinarie
  • assicurazioni sulla vita e infortuni
  • spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico regionale e interregionale.

Spese sanitarie – esclusione

Al c. 680, la Legge 160/2019 prevede una deroga al pagamento tracciato, con la possibilità, quindi, del pagamento anche per contanti, alle seguenti spese:

  • medicinali
  • dispositivi medici
  • prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

Rita Martin – Centro Studi CGN