Dichiarazioni dei redditi 2022: importanti novità nel quadro dei fabbricati

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni al quadro RB del modello Redditi 2022 e al quadro B del modello 730/2022, inserendo le novità in materia di riduzione dei canoni di locazione.

Come noto, nel periodo pandemico, tanti inquilini si sono ritrovati ad avere difficoltà a corrispondere i canoni di locazione ai proprietari degli immobili. In tali circostanze problematiche, di comune accordo col proprietario, hanno spesso trovato una soluzione temporanea nella riduzione del canone di affitto.

Tale accordo tra le parti non va obbligatoriamente comunicato all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per esigenze di data certa dell’atto e per avere un documento comprovante l’importo modificato al ribasso, sarebbe bene registrarlo.

Nel quadro RB del modello Redditi 2022 e nel quadro B del modello 730/2022 sono stati introdotti dei nuovi codici, proprio per perfezionare l’informazione eventualmente non registrata all’Agenzia delle Entrate.

Al rigo 7 “casi particolari” va indicato:

– il codice 6: se è stato rinegoziato in diminuzione l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato all’Agenzia delle Entrate;

– il codice 7: se è stato rinegoziato in diminuzione l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo, non è stato comunicato all’Agenzia delle Entrate e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;

– il codice 8: se è stato rinegoziato in diminuzione l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo, non è stato comunicato all’Agenzia delle Entrate e l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente.

 Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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