Family Act: nuove misure a sostegno della famiglia

Il Legislatore, con l’intento di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, di contrastare la denatalità, di favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e di sostenere, in particolare, il lavoro femminile, ha emanato la Legge 7 aprile 2022, n. 32. Il provvedimento delega il Governo ad adottare Decreti Legislativi di attuazione alle disposizioni contenute nella medesima Legge delega.

Principi e criteri direttivi generali

Nell’adozione dei Decreti Legislativi in attuazione della delega a lui conferita, il Governo, oltre ai principi e criteri direttivi specifici stabiliti per ciascuna misura, è tenuto ad attenersi ai seguenti principi e direttive generali:

  • assicurare l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione dell’ISEE, tenendo conto anche del numero dei figli a carico;
  • promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile e agevolando l’armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l’equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori, incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito nonché favorire con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;
  • affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo;
  • prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l’individuazione dei servizi offerti e l’accesso delle famiglie ai medesimi, anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo settore;
  • prevedere che le disposizioni siano attuate tenendo conto dell’eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all’interno del nucleo familiare;
  • abolire o modificare le misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge delega (detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l’infanzia);
  • assicurare il monitoraggio e la verifica dell’impatto degli interventi previsti da parte dell’organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.

Deleghe al Governo

In particolare, il Governo è stato delegato ad attuare misure e provvedimenti volti:

  • al riordino e rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli;
  • a disciplinare i congedi parentali, di paternità e di maternità;
  • ad incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;
  • al sostegno della spesa delle famiglie per la formazione dei figli e al conseguimento dell’autonomia finanziaria dei giovani;
  • al sostegno e alla promozione delle responsabilità familiari.

Termini e procedimento per l’adozione dei Decreti Legislativi

L’organo esecutivo è tenuto ad attuare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le disposizioni inerenti:

  • il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli;
  • il sostegno della spesa per la formazione dei figli e il conseguimento dell’autonomia finanziaria dei giovani;
  • la promozione delle responsabilità familiari.

Sono, invece, attuabili, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità e le disposizioni volte ad incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.

La Legge n. 32/2022 entrerà in vigore il 12 maggio 2022, dopo il consueto periodo di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento (cosiddetta vacatio legis).

Gli schemi dei Decreti Legislativi devono essere trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione di eventuali pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione.

Decorso il predetto termine i Decreti Legislativi possono essere comunque adottati.

Nel caso in cui il termine per l’espressione del parere scada nei 30 giorni precedenti il termine previsto per l’adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest’ultima scadenza è prorogata di 90 giorni.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato