Passaggio tra regimi fiscali e dichiarazioni dei redditi: le regole per l’acconto

Uno degli aspetti più critici per il contribuente in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi riguarda la determinazione degli acconti nel momento in cui si verifica il passaggio tra diversi regimi contabili (ad esempio dal regime semplificato/ordinario al regime forfettario o viceversa). Analizziamo le diverse fattispecie, aiutandoci con degli esempi.

Passaggio dal regime ordinario/semplificato al regime forfettario

Poniamo il caso del contribuente Alfa, che nel corso del 2021 ha adottato il regime IRPEF (ordinario/semplificato), passando nel 2022 al regime forfettario, con l’ulteriore precisazione che lo stesso soggetto non possiede altri redditi da assoggettare ai fini IRPEF.

In sede di dichiarazione dei redditi, modello Redditi PF/2022, posto che non si prevedono ulteriori redditi per l’anno 2022 da assoggettare a IRPEF, il contribuente non è tenuto a versare alcun acconto ai fini IRPEF. Allo stesso tempo, il contribuente non è tenuto a versare alcun acconto a titolo di imposta sostitutiva per il regime forfettario per l’anno 2022. Rispetto al mancato acconto nell’ambito del regime forfettario, le motivazioni risiedono nella mancanza nell’anno di transito di una base storica in ragione della quale computare l’acconto dovuto, in quanto per l’anno precedente non sussiste la soggettività passiva dell’imposta sostitutiva del regime forfetario (l’anno precedente il contribuente era soggetto alla sola IRPEF).

Passaggio dal regime forfettario al regime ordinario/semplificato

Veniamo al caso del contribuente Alfa che, nel corso del 2021, ha adottato il regime IRPEF (ordinario/semplificato), passando nel 2022 al regime forfettario. La questione si pone ai fini del versamento degli acconti in sede di dichiarazione modello PF/2022, nell’ipotesi che lo stesso soggetto abbia posseduto altri redditi da assoggettare ai fini IRPEF (redditi da lavoro subordinato, redditi fondiari e altri redditi).

In sede di dichiarazione dei redditi, è possibile commisurare gli acconti IRPEF per l’anno 2022 in ragione dei redditi assoggettabili a IRPEF che si prevedono di conseguire per l’anno 2022, senza considerare il reddito di impresa o lavoratore autonomo che risulta transitato dal regime ordinario/semplificato a quello forfettario. Per le stesse motivazioni fondate sul criterio storico esposte nel caso precedente, il contribuente non è tenuto a versare alcun acconto a titolo di imposta sostitutiva per il regime forfettario per l’anno 2022.

Secondo le regole generali, anche nel caso di passaggio dal regime di vantaggio (o ex dei minimi) al regime forfettario, trattandosi dell’ultimo anno di applicazione oppure del primo periodo d’imposta, al contribuente non risulta dovuto nessun acconto a titolo d’imposta sostitutiva a causa della fuoriuscita dal regime nonché per l’assenza di una base storica di riferimento.

Un’ultima fattispecie riguarda la fuoriuscita dal regime di vantaggio durante il periodo d’imposta di riferimento (ad esempio, il 2021) che potrebbe avvenire, per esempio, in caso superamento del limite di 45.000 euro di ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta, vale a dire superamento di oltre il 50% del limite di ricavi o compensi fissato a 30.000 euro. In questo caso, la fuoriuscita dal regime è prevista già dal 2021, vale a dire a partire dal medesimo esercizio in cui si è verificato il superamento della soglia di euro 45.000. Secondo le regole generali, anche in questo caso, ai fini dell’imposta sostitutiva del regime di vantaggio non sussiste alcun obbligo di versare gli acconti per l’anno successivo. Un ulteriore elemento di complessità potrebbe essere rappresentato dal fatto che il transito sia avvenuto dopo il versamento della prima o della seconda o unica rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva per l’anno successivo del regime di vantaggio. In questi casi, sarebbe possibile scomputare gli acconti versati dal saldo dell’imposta sostitutiva del regime forfetario indicandoli nel rigo LM45, colonna 2 del modello Redditi PF 2022.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN