Bonus 200 euro: i nuovi destinatari dell’indennità

Si amplia la platea dei beneficiari del bonus 200 euro. Il beneficio, infatti, è stato esteso ad alcune categorie di lavoratori finora rimasti esclusi, come cassaintegrati e lavoratrici rientrate dalla maternità, sportivi, dottorandi, assegnisti di ricerca e pensionati dal 1° luglio 2022.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, cosiddetto Decreto Aiuti bis, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, entrano in vigore una serie di misure volte a contrastare di effetti economici della crisi internazionale.

Tra le diverse disposizioni in materia di lavoro, si evidenzia l’estensione dell’indennità una tantum di importo pari a 200 ad ulteriori categorie di lavoratori.

L’indennità una tantum a favore di lavoratori dipendenti, introdotta dal Decreto Legge n. 50/2022 (precedente Decreto Aiuti), erogata con la retribuzione relativa al mese di luglio, è stata riconosciuta, in presenza dei seguenti requisiti:

  • essere in forza nel mese di luglio;
  • destinatari dell’esonero contributivo 0,80% di cui alla Legge di Bilancio 2022;
  • aver beneficiato nel periodo 1° gennaio 2022 – 23 giugno 2022 dell’esonero 0,80% per almeno una mensilità;
  • non essere titolari dell’una tantum come altri soggetti.

Per effetto di quanto disposto dal Decreti Aiuti bis, l’indennità viene ora estesa anche ad altri soggetti. In particolare, l’una tantum di 200 euro è riconosciuta anche ai lavoratori:

  • con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022;
  • che fino alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (18 maggio 2022) non abbiano beneficiato dell’esonero in misura pari allo 0,80% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps.

Si tratta dunque di ipotesi in cui non è stato possibile riconoscere l’esonero contributivo dello 0,80% per effetto dell’azzeramento dell’imponibile previdenziale del mese di riferimento in conseguenza di eventi, a titolo di esempio, di malattia, maternità o congedo parentale per i quali non è prevista, per legge o dalle disposizioni del CCNL di riferimento, un’integrazione a carico del datore di lavoro delle indennità corrisposte direttamente dall’Istituto.

Relativamente al periodo di osservazione nel quale effettuare la verifica del godimento dell’esonero dello 0,80%, quale requisito al riconoscimento dell’indennità, si ritiene rimangano valide le indicazioni fornite a suo tempo dall’Inps con la Circolare n. 73/2022. Pertanto il periodo di verifica risulterebbe essere dal 1° gennaio 2022 al 23 giugno 2022 (e non 18 maggio 2022 come invece indicato dal Decreto Aiuti bis).

L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore:

  • di non aver beneficiato dell’indennità in qualità di lavoratore dipendente ovvero di altre categorie di soggetti ai sensi rispettivamente dell’articolo 31 e 32 del D.L. n. 50/2022;
  • di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps fino alla data del 18 maggio 2022.

Inoltre, il Decreto Legge n. 115/2022 ha esteso la platea dei beneficiari dell’indennità riconosciuta a pensionati.

L’indennità prevista dall’art. 32, comma 1, del Decreto Aiuti risulta infatti applicabile anche ai soggetti beneficiari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° luglio 2022 (e non più entro il 30 giugno 2022 come previsto dal D.L. n. 50/2022).

Il Legislatore è poi intervenuto anche in riferimento all’indennità erogata ai collaboratori coordinati e continuativi. Tale indennità di 200 euro è riconosciuta, dall’Inps, previa presentazione di apposita domanda, anche ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca.

Ai fini dell’erogazione dell’una tantum restano validi i requisiti già previsti per i co.co.co. e, pertanto, i dottorandi e assegni di ricerca dovranno rispettare le seguenti condizioni:

  • essere iscritti alla Gestione separata Inps;
  • i contratti devono essere attivi alla data del 18 maggio 2022;
  • avere un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
  • non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici;
  • non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Infine, l’indennità una tantum di 200 euro, già riconosciuta a favore di determinati soggetti che siano stati beneficiari nel corso del 2021 di indennità di sostegno al reddito connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è corrisposta anche in favore dei collaboratori sportivi che siano stati, in particolare, beneficiari di almeno una delle indennità previste dalla normativa emergenziale. Tale indennità sarà riconosciuta automaticamente da parte della società Sport e Salute spa.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato