Esonero contributivo per lavoratori dipendenti al 2% da luglio 2022

Per tutti i rapporti di lavoro dipendente, salvo per quelli di lavoro domestico, il decreto Aiuti bis incrementa la misura della riduzione dei contributi previdenziali al 2%, limitatamente ai periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022. Riepiloghiamo le condizioni per fruire del beneficio.

Con il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, cosiddetto Decreto Aiuti Bis, il Legislatore dispone una serie di misure in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali a favore di imprese e lavoratori volte a far fronte alla crisi internazionale in atto.

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, l’esonero contributivo riconosciuto a favore di lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,80%, per il periodo luglio 2022 – dicembre 2022, viene innalzato al 2%.

Ai fini della fruizione del beneficio, in attesa di chiarimenti da parte dell’Inps, si ritengono valide le medesime condizioni previste per l’esonero 0,80%.

Si ricorda che il predetto esonero, per il periodo gennaio 2022 – giugno 2022, è stato riconosciuto nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • retribuzione imponibile ai fini previdenziali del lavoratore, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo di 2.692 €;
  • il predetto importo per la competenza del mese di dicembre è maggiorato del rateo di tredicesima.

In caso di superamento della soglia mensile di imponibile previdenziale individuata come massimale (2.692 €) non spetta alcuna riduzione sulla quota contributiva a carico del lavoratore.

L’esonero in misura pari allo 0,80% è stato riconosciuto anche per i rapporti di apprendistato mentre è stato escluso con riferimento al lavoro domestico. Pertanto, in analogia a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022 per l’esonero parziale dal versamento dei contributi (0,80%), si ritiene che anche l’innalzamento di tale esonero sino al 2% possa essere applicato ai rapporti di apprendistato e sia, invece, escluso per i rapporti di lavoro domestico.

Inoltre, qualora un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione contributiva, cessi prima di dicembre 2022, l’esonero potrà essere applicato, anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 €.

Stante la previsione normativa, in forza della quale l’esonero risulta applicabile anche sulla tredicesima mensilità, la riduzione contributiva non potrà invece essere applicata sull’importo delle altre mensilità aggiuntive (quattordicesima mensilità) eventualmente previste dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro.

Per effetto dell’espresso rinvio del Decreto Aiuti bis alle disposizioni di cui alla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) al fine dell’innalzamento al 2% dell’esonero contributivo previsto dalla medesima Legge, si ritiene valido anche quanto chiarito dalla Circolare Inps del 22 marzo 2022, n. 43 in merito al diritto alla fruizione dell’agevolazione.

In particolare, l’Istituto ha chiarito che l’esonero in misura pari allo 0,80% (2% per il periodo luglio 2022 – dicembre 2022) non è subordinato:

  • all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015, non assumendo l’agevolazione natura di incentivo all’assunzione;
  • al possesso del documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, sostanziandosi il beneficio in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro;
  • alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e quindi all’autorizzazione della Commissione europea, al rispetto delle condizioni previste dal cosiddetto Temporary Framework e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Infine, per il riconoscimento del beneficio, i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, dovranno esporre, nel flusso UniEmens, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, seguendo le indicazioni che fornirà l’Inps per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero.

Si attendono, poi, apposite istruzioni da parte del medesimo Istituto al fine di riconoscere ai lavoratori la parte eccedente l’esonero dello 0,80% per i periodi paga arretrati a partire da luglio 2022.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato