Indennità una tantum lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

In sede di conversione in Legge del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto Decreto Aiuti) recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” il Legislatore ha introdotto un’ulteriore indennità una tantum a favore dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.

In particolare, la nuova disposizione prevede per l’anno 2022, a favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 550 euro.

Il Legislatore ha pertanto introdotto un’apposita indennità a favore di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, distinta rispetto all’indennità una tantum per lavoratori dipendenti riconosciuta unitamente alla retribuzione di luglio 2022 ovvero a ulteriori categorie di soggetti come espressamente previsto rispettivamente dagli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti.

Il lavoro a tempo parziale ciclico verticale è una particolare tipologia di contratto di lavoro a tempo parziale caratterizzata dallo svolgimento dell’attività lavorativa solo in alcuni periodi dell’anno, organizzato solo in alcuni mesi, settimane o giorni. L’orario di lavoro è dunque calcolato come media delle ore di lavoro prestate durante i periodi di attività e delle ore in cui il lavoratore non svolge attività lavorativa.

Il lavoratore, tuttavia, è considerato sempre in forza presso il datore di lavoro, per tutta la durata del contratto, anche nei periodi in cui non vi è svolgimento di attività lavorativa.

Il riconoscimento dell’indennità è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

  • essere titolare di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nel 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane;
  • non essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o percettori dell’indennità di disoccupazione NASpI o di un trattamento pensionistico alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, l’una tantum:

  • può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore;
  • non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986);
  • è erogata dall’Inps previa presentazione di apposita istanza, nel limite delle risorse destinate alla misura per l’anno 2022.

L’Istituto provvede, infatti, anche al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse stanziate, l’Inps non adotterà ulteriori provvedimenti di concessione dell’indennità.

L’Inps, con proprio Messaggio del 5 agosto 2022, n. 3097, ha fornito le prime indicazioni in merito, precisando che ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i lavoratori potenziali destinatari della stessa dovranno presentare domanda all’Istituto, esclusivamente in via telematica, attraverso i consueti canali messi a disposizione per i cittadini (sito istituzionale Inps con acceso tramite SPID o CIE) ovvero rivolgendosi ad un Patronato, utilizzando l’apposito servizio il cui rilascio sarà reso noto con successiva comunicazione.

Al momento l’Istituto non ha ancora dato notizia dell’attivazione del servizio dedicato ai lavoratori titolari di contratto di lavoro a tempo parziale. Pertanto, i soggetti potenzialmente beneficiari del bonus dovranno attendere apposite istruzioni Inps per la presentazione dell’istanza, prestando particolare attenzione al termine entro cui è necessario presentare l’apposita domanda.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato