Nomina rappresentante fiscale in Italia: importanti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

La sempre più intensa circolazione di beni e servizi a livello globale e la necessità dei soggetti “stranieri” di adeguarsi alle regole fiscali del nostro Paese rende sempre più frequente la nomina di un rappresentante fiscale in Italia. La risposta all’interpello n. 442 del 2 settembre 2022 contiene delle interessanti indicazioni sull’argomento.

Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, il soggetto non residente (sia UE che extra UE) e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, che ivi effettua operazioni rilevanti ai fini IVA, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti:

  • direttamente (anche se non sempre, perché vigono alcune condizioni da rispettare);
  • nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.

Il rappresentante fiscale, che può essere un soggetto persona fisica o giuridica titolare di partita IVA residente nel territorio dello Stato italiano, risponde in solido con il soggetto rappresentato, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Il rapporto tra rappresentato e rappresentante deve essere ufficializzato con un atto pubblico / scrittura privata registrata / lettera annotata presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, da predisporre e fare annotare in apposito registro presso l’Agenzia delle Entrate antecedentemente ovvero contestualmente alla richiesta di apertura della partita IVA italiana. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione. Se gli obblighi derivano dall’effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all’art. 21 D.P.R. n. 633/1972.

La risoluzione n. 550570 del 26.1.1990 ha indicato anche un altro tipo di atto formato all’estero, da cui può risultare la nomina del rappresentante fiscale.

La risposta all’interpello n. 442/2022 chiarisce un punto importante: in difetto di uno degli atti ufficiali previsti, si concretizza un’ipotesi di mancata nomina del rappresentante fiscale.

Inoltre, la risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un secondo punto della questione, specificando che un soggetto passivo può assumere il ruolo di rappresentante fiscale con riferimento a più soggetti non residenti, per cui può essere intestatario di più numeri di partita IVA, oltre a quello al medesimo attribuito. In questo caso, il soggetto, dato che può rappresentare più operatori esteri e possedere tanti numeri di partita IVA quanti sono i soggetti rappresentati, ha l’obbligo di tenere distinta, tramite la tenuta della contabilità separata, ciascuna posizione IVA, compresa la propria. La risposta dell’Agenzia delle Entrate precisa anche che il soggetto non residente non può avere più di un rappresentante fiscale in Italia.

Inoltre, in presenza di una stabile organizzazione in Italia, non è consentito al soggetto non residente operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Tali operazioni, infatti, devono confluire, ove esistente, nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione operante nel territorio dello Stato.

Inoltre, gli istituti della rappresentanza fiscale e dell’identificazione diretta sono alternativi. Pertanto, i soggetti non residenti che intendono adottare un istituto in luogo dell’altro già adottato, devono preliminarmente procedere alla chiusura della partita IVA di cui sono in possesso.

Il terzo ed ultimo punto di esaudiente risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’attribuzione del codice fiscale del soggetto non residente, che sarà diverso da quello del soggetto rappresentante. Pertanto in sede di dichiarazione di inizio attività, si dovrà indicare il tipo dichiarazione: “Dichiarazione di inizio attività con attribuzione del codice fiscale“. Si tenga presente che, nel caso di soggetto UE, si dovrà compilare anche il campo del numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di appartenenza oppure altro numero identificativo attribuito.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo