Indennità una tantum 200 euro anche ai lavoratori con contribuzione figurativa

Il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” ha esteso il riconoscimento dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro anche ai lavoratori che siano stati interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale da parte dell’Inps.

In particolare, l’una tantum è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 (18 maggio 2022) non hanno beneficiato dell’esonero in misura pari allo 0,80%, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps.

L’indennità, infatti, erogata unitamente alla retribuzione di luglio 2022, è stata riconosciuta ai lavoratori dipendenti nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • essere in forza nel mese di luglio 2022;
  • aver beneficiato per almeno un mese nel periodo gennaio 2022 – 23 giugno 2022 dell’esonero contributivo 0,80%;
  • non essere titolare di pensione;
  • non far parte di un nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza.

Il Legislatore estende, dunque, il diritto all’indennità anche a quei lavoratori che non abbiano beneficiato, nel suddetto periodo, dell’esonero parziale della quota di contribuzione a loro carico per eventi quali, a titolo di esempio, malattia in assenza di integrazione da parte del datore di lavoro e congedo parentale.

In materia è intervenuto l’Inps con propria Circolare del 7 ottobre 2022, n. 111, fornendo i chiarimenti e le istruzioni necessari al fine del riconoscimento dell’indennità.

L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di:

  • non aver beneficiato dell’indennità riconosciuta come lavoratore dipendente a luglio ovvero in qualità di altro soggetto ai sensi dell’articolo 32 D.L. n. 50 del 2022;
  • essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps fino alla data del 18 maggio 2022;
  • non aver beneficiato dell’esonero contributivo 0,80%;
  • essere consapevole di non avere diritto all’indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d’ufficio da parte dell’Istituto.

L’Inps in merito ha precisato che gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022). Tali eventi possono in ogni caso essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.

Inoltre, qualora il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione ad un solo datore di lavoro, che provvederà al pagamento dell’indennità.

La compensazione del credito derivante dall’erogazione dell’una tantum potrà essere effettuata nel mese di erogazione della stessa, con la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022.

I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia UniEmens di competenza del mese di ottobre 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il codice già in uso “L031”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “10/2022”;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori a tempo indeterminato nelle denunce Posagri delle competenze del mese di ottobre 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.

Infine, l’Inps stabilisce che nelle ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato, tramite denuncia UniEmens, la predetta indennità una tantum, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che saranno fornite con successivo messaggio.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato