Asseverazione per ingresso di lavoratori extra-UE: nuova procedura per il consulente del lavoro

Il Decreto Semplificazioni, in vigore dal 22 giugno 2022, ha introdotto importanti novità per i flussi d’ingresso per lavoro in Italia e notevoli semplificazioni delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per persone extracomunitarie. Le nuove disposizioni si applicano in riferimento alle quote di ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari previste per le annualità 2021 e 2022.

Il Decreto prevede, infatti, che la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate per l’assunzione di lavoratori extracomunitari, in precedenza affidata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, è ora demandata, in via esclusiva, ai seguenti professionisti e organizzazioni ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato:

  • iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro;
  • iscritti all’Albo degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, fermo restando per tali ultime categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del Lavoro nell’ambito territoriale in cui operano;
  • organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le verifiche di congruità devono tener conto anche della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall’impresa.

In caso di esito positivo delle verifiche, il professionista incaricato ovvero l’organizzazione datoriale rilascerà un’apposita asseverazione che il datore di lavoro dovrà produrre unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

Per le domande di assunzione già presentate per l’anno 2021 l’asseverazione dovrà invece essere presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

La normativa introduce poi una serie di eccezioni alla nuova procedura sopra richiamata. In particolare, le disposizioni non trovano applicazione con riferimento alle domande effettuate per i flussi d’ingresso del 2021 in relazione alle quali le verifiche siano già state effettuate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In tale ultimo caso i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell’asseverazione.

L’asseverazione non è inoltre richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che abbiano sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire, da parte dei propri associati, il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle nuove procedure di asseverazione.

L’INL, con propria Circolare del 5 luglio 2022, n. 3, ha fornito alcune indicazioni con riferimento alla nuova procedura di asseverazione, soprattutto in relazione ai criteri da verificare sotto indicati.

La congruità della capacità economica andrà valutata in riferimento al numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del Lavoro e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal medesimo Ministero.

Per quanto attiene poi il settore agricolo, potranno prendersi a riferimento anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP e, eventualmente, considerare i contributi comunitari documentati dagli enti erogatori.

Gli elementi sopra indicati costituiscono il patrimonio informativo minimo sul quale effettuare le valutazioni richieste.

Rispetto a tali elementi, l’Ispettorato prevede che il professionista e l’organizzazione datoriale debbano altresì acquisire, oltre al Documento unico di regolarità contributiva (DURC) le seguenti dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del datore di lavoro ovvero legale rappresentante dell’impresa:

  • in ordine alla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne, anche non definitive per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori, compresi i reati di cui agli artt. 437, 589 comma 2, 590 comma 3, 601, 602, 603-bis nonché per i reati indicati e introdotti dal D.Lgs. n. 286/1998;
  • circa l’insussistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni punite con la sanzione amministrativa di cui all’art. 3 del D.L. n. 12/2002 per l’impiego di manodopera irregolare. Tale dichiarazione dovrà essere fornita dal soggetto incaricato della gestione del personale se diverso dal datore di lavoro o legale rappresentante;
  • circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o appalti) che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente;
  • relativamente alla circostanza di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni ovvero, qualora siano state presentate, l’indicazione del numero dei lavoratori interessati e l’esito delle stesse.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato