La determinazione della sanzione antiriciclaggio per il fascicolo della clientela

La nuova Circolare MEF prot. DT-56499/2022 indica le fattispecie prese a base della determinazione delle sanzioni da applicare in tema di violazione degli obblighi di conservazione del fascicolo della clientela.

Come è noto, l’abolizione del registro della clientela da tenere ai fini della normativa antiriciclaggio, registro nel quale dovevano trascriversi dati e informazioni sulla clientela, ha fatto assumere maggiore importanza alla formazione del fascicolo del cliente.

A tal fine, i documenti, i dati ed le informazioni potranno essere conservati in modalità cartacea, informatica o mista, cioè in parte su supporto cartaceo ed in parte su supporto informatico. I sistemi di conservazione adottati devono garantire il rispetto della normativa sulla privacy e il trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità di cui al D.Lgs. n. 231/2007 ed anche l’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni fino ai 10 anni successivi alla fine del rapporto studio-cliente, indipendentemente, nel caso di conservazione elettronica, dalle eventuali intervenute evoluzioni tecnologiche.

Si ricorda che i documenti cartacei presenti nel fascicolo dovranno essere datati e sottoscritti (dal professionista o da un suo delegato) all’atto dell’acquisizione nel fascicolo stesso, che nel rispetto del requisito della tempestività, dovrà avvenire entro 30 giorni dall’instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell’incarico professionale o dall’esecuzione dell’operazione.

In particolare, nella predetta Circolare, le indicazioni del MEF ricadono su due fattispecie tipiche:

  • quella contemplata dall’art. 57, c.1, che prevede la fattispecie base, non connotata dalla presenza di ulteriori elementi qualificanti della condotta materiale, per la quale è prevista l’applicazione della sanzione pecuniaria di € 2.000. Per i casi di violazioni ritenute di minore gravità, la sanzione in questione può essere ridotta da un terzo a due terzi, rientrando quindi nell’intervallo tra € 666,67 ed € 1.333,33;
  • quella contemplata dall’art. 57, c.2, che prevede la fattispecie qualificata, caratterizzata alternativamente o cumulativamente, da ulteriori elementi costitutivi del fatto materiale, consistenti nei caratteri di condotta “grave” “ripetuto” “sistematico” e “plurimo” in base ai quali la sanzione viene applicata tra un minimo e un massimo edittale da € 2.500 a € 50.000.

A questo fine, si individuano tre sub-intervalli (€ 2.500 – € 15.000 / € 15.000 – € 30.000 / € 30.000 – € 50.000) che determineranno la sanzione da irrogare, tenuto conto inoltre, all’interno del sub-intervallo, dell’entità della sanzione per es. in termini di gravità e durata della violazione, del grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, oppure delle precedenti violazioni al D.Lgs. n. 231/2007.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo