La nuova paternità obbligatoria a partire dal 2022

Al fine di migliorare la conciliazione dei tempi vita-lavoro, il Legislatore ha introdotto e modificato una serie di misure e congedi riconosciuti ai genitori per una migliore assistenza dei figli e ai prestatori di assistenza in genere. Chiariamo in particolare quali sono le novità in materia di congedo di paternità, anche alla luce della recente circolare INPS.

Le nuove disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, scaturiscono dal recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva Europea (UE) 2019/1158, e sono entrate in vigore il 13 agosto 2022. In particolare, il Decreto modifica alcune disposizioni contenute nel Testo Unico sulla maternità e maternità (D.Lgs. n. 151/2001), novellando la disciplina in materia di congedo di maternità e di paternità, di congedo parentale (con riferimento ai soli periodi indennizzabili da parte dell’Inps) e di congedi per la malattia del figlio.

Con riferimento al nuovo congedo di paternità, che diventa ora una misura strutturale, da ultimo si è espresso anche l’Inps con propria Circolare del 27 ottobre 2022, n. 122. Per effetto delle nuove disposizioni, viene abrogata anche la possibilità per il lavoratore padre di fruire di un ulteriore giorno di congedo, in alternativa alla fruizione di un giorno di congedo di maternità obbligatoria da parte della madre.

L’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 prevede espressamente che il padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, debba astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è inoltre fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

Rispetto a quanto in precedenza stabilito, una prima novità riguarda il periodo durante il quale il lavoratore potrà astenersi dal lavoro. Tale periodo viene infatti esteso anche ai due mesi antecedenti la data presunta del parto e non più solamente ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio.

Ulteriore novità è prevista in caso di parto plurimo. In tal caso la durata del congedo di paternità obbligatorio è aumentata da 10 a 20 giorni lavorativi.

Il congedo inoltre:

  • è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
  • si applica anche al padre adottivo o affidatario;
  • è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo, ossia nei casi di impedimento di fruizione del congedo di maternità da parte della madre. In tal caso però la fruizione dei congedi non può avvenire nelle stesse giornate. Nelle ipotesi di sovrapposizione dei periodi, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo. Il congedo di paternità obbligatorio deve infatti essere fruito dopo il congedo di paternità alternativo e, nel solo caso in cui la fruizione di quest’ultimo si protragga fino o oltre i 5 mesi dalla nascita, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito, senza soluzione di continuità con quello alternativo, per un numero di giorni lavorativi pari al numero di giornate non ancora fruite.

Ai fini dell’esercizio del diritto, il padre è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di 5 giorni (e non più 15 giorni) e, ove possibile, in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

La fruizione del congedo di paternità obbligatorio è dunque subordinata alla sola comunicazione scritta da rendere al datore di lavoro nei termini previsti per legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Ciò significa che il datore di lavoro non può opporsi all’esercizio del diritto da parte del lavoratore padre.

La norma prevede infatti che l’eventuale rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

Nel caso in cui l’indennità sia erogata direttamente dall’Inps, i lavoratori padri dovranno presentare apposita domanda telematica di congedo di paternità obbligatorio all’Istituto. Al momento non è ancora stato implementato il servizio Inps in modo tale da renderlo conforme alle modifiche introdotte. In attesa di tale aggiornamento, è comunque possibile fruire del congedo di paternità, con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando, dove previsto, successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’Inps.

Infine, per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio è prevista un’indennità giornaliera a carico Inps pari al 100% della retribuzione. L’Indennità sarà anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata con gli importi dovuti all’Inps, salvo alcuni casi specifici in cui l’indennità è erogata direttamente dall’Istituto. Il periodo è inoltre coperto da contribuzione figurativa.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti del congedo di paternità obbligatorio.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato