Esclusa dall’IVA la somma corrisposta a titolo di risarcimento del danno

A un’istanza di interpello sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate risponde favorevolmente ma precisa che occorre individuare bene la natura giuridica della somma per avvalersi dell’esclusione dell’IVA.

La risposta n. 588/2022 dell’Agenzia delle Entrate viene resa a seguito della rappresentazione di un accordo tra più parti che, in conseguenza di un’operazione di riorganizzazione aziendale, non può più essere rispettato da una di esse.

Pertanto, le parti concordemente nominano un esperto indipendente, che quantifica l’ammontare del danno e del conseguente risarcimento.

Ma a questo punto, stante la rilevanza della somma in questione, le parti convengono di formulare un interpello all’Amministrazione finanziaria, per avere conferma che la somma che verrà corrisposta a titolo di risarcimento del danno sia qualificabile come pagamento di somma a titolo di risarcimento del danno e fuori dal campo di applicazione IVA.

Ancora, le società istanti fanno presente che l’accordo raggiunto sull’entità dell’indennizzo dovuto a titolo di risarcimento del danno ha natura dichiarativa attinente alla determinazione della somma dovuta dalla parte che ha causato il danno e che non determina la modifica di preesistenti contratti. Quindi ribadiscono che la somma da corrispondere non costituisce corrispettivo di un obbligo “di non fare”.

Ma, a parere di chi scrive, non è la vicenda in sé, né alcuni dei suoi aspetti, che determina la risposta dell’Agenzia delle Entrate, perché la disamina svolta dall’Ufficio per formulare il suo parere percorre la strada dell’individuazione della natura giuridica della somma da corrispondere, che quindi può essere presa a base ogni qualvolta ci si imbatta nell’argomento.

Pertanto, occorre verificare se le somme da corrispondere rappresentino il corrispettivo per una prestazione ricevuta, ovvero il risarcimento per inadempimento o irregolarità nell’adempimento di obblighi contrattuali.

E, a questo fine, l’Agenzia delle Entrate richiama tra l’altro gli artt. 3 e 15 del D.P.R. n. 633/1972:

  • 3 – “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte
  • 15 – 1 c. n. 1 che prevede la non concorrenza a formare la base imponibile delle somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate prosegue precisando che, ai fini dell’assoggettamento ad Iva, è necessario il riscontro di prestazioni caratterizzate dal cosiddetto nesso di reciprocità che sussiste in presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo di una prestazione individuabile. Qualora invece non si ravvisi alcuna correlazione tra l’operazione realizzata e le elargizioni di danaro, il presupposto oggettivo di applicazione dell’Iva viene ad essere escluso. Le somme dovute a titolo esclusivamente risarcitorio, nonché per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi, ai sensi dell’art.15, c.1, del D.P.R. n. 633 del 1972, sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta.

Quindi, vengono citati alcuni documenti di prassi nei quali l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che presupposto stringente per l’applicazione dell’art.15 c.1 n.1 predetto, è l’esistenza di un risarcimento in senso proprio dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali e, ancora, che le somme di cui si tratta, devono assolvere a una funzione punitivo-risarcitoria.

È in conseguenza di ciò che la somma è esclusa dall’ambito di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto oggettivo (Ris. 23.4.2004 n. 64/E). Per cui, riportando tali considerazioni al caso rappresentato, l’Agenzia delle Entrate conclude che la somma di denaro non è causalmente collegata ad alcuna prestazione di servizi/cessione di beni di cui possa rappresentare il corrispettivo, ma assolvendo a funzione esclusivamente risarcitoria, la ritiene esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi del citato art. 15.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo