Esonero contributivo certificazione parità di genere: istanze entro il 15 febbraio

Dal 1° gennaio 2022 è stata istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

Il Legislatore ha poi introdotto, inizialmente solo per l’anno 2022 e successivamente in via strutturale, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro a favore delle aziende del settore privato che abbiano conseguito la medesima certificazione.

Il conseguimento della certificazione della parità di genere è subordinato al rispetto di determinati parametri minimi previsti dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022, contenente “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni”.

In merito all’esonero contributivo, l’Inps, con propria Circolare del 27 dicembre 2022, n. 137, ha fornito le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura di esonero.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere ai sensi dell’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006). Sono, pertanto, escluse dall’applicazione dell’esonero le Pubbliche Amministrazioni.

Misura e durata dell’esonero

L’esonero viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

Pertanto, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 4.166,66 euro.

Non sono oggetto di esonero:

  • i premi e i contributi Inail;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali, Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, al Fondo di integrazione salariale cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale del Trentino e al Fondo di Bolzano – Alto Adige, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione;
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Con riferimento al periodo di fruizione, l’esonero:

  • risulta fruibile per tutta la durata della certificazione. In caso di revoca della certificazione il datore di lavoro dovrà darne tempestiva comunicazione all’Inps e dovrà sospendere la fruizione della misura autorizzata;
  • ha decorrenza dal primo mese di validità della certificazione stessa.

Si precisa, inoltre, che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate. Qualora le risorse dovessero risultare insufficienti per fare fronte a tutte le istanze presentate, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto per tutti i soggetti aventi diritto.

Condizioni di spettanza del beneficio

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato:

  • alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • al conseguimento della certificazione della parità di genere da parte del datore di lavoro entro il 31 dicembre 2022;
  • alla corretta presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale, qualora il datore di lavoro occupi più di 50 dipendenti.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Il beneficio, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese. La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.

L’esonero non rientra, dunque, nella disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.

Coordinamento con altri incentivi

Considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero pari al massimo all’1% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, si ritiene che la stessa sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.

Istanza per l’ammissione all’esonero

I datori di lavoro del settore privato che intendono fruire dell’esonero potranno inoltrare apposita domanda all’Inps, per il tramite del rappresentante legale ovvero dell’intermediario delegato, esclusivamente in modalità telematica tramite il modulo di istanza “PAR_GEN” (sezione “Portale delle Agevolazioni ex DiResCo”).

Per il 2022, le istanze possono essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023.

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione “4R”, che assume il seguente nuovo significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

I datori di lavoro che hanno ottenuto il CA “4R” all’esito dell’accoglimento dell’istanza – e per le mensilità di validità della certificazione – dovranno utilizzare i seguenti codici causale, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento dell’istanza:

  • per la quota di esonero spettante, codice causale “L238”;
  • per il recupero delle mensilità pregresse, codice causale “L239”.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato