Spese mediche: si possono trasferire agli eredi le rate di detrazione residue?

L’Agenzia delle entrate è intervenuta in risposta ad un interpello fornendo indicazioni in merito al trasferimento agli eredi delle rate residue di spesa sostenute dal de cuius. Ecco una sintesi dei chiarimenti.

Con la Risposta 192/2023 del 6 febbraio scorso, l’Agenzia delle entrate entra nel merito delle spese mediche rateizzate nel caso del decesso del soggetto che le ha sostenute.

Come disposto dall’art. 15 c.1 lett.c) del TUIR è ammessa la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro. Se tali spese eccedono complessivamente il limite di 15.493,71 euro annuo è ammessa la possibilità per il contribuente di ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

Così come chiarito dalla risposta 3.1 della Circolare 19/E/2012, la finalità della ripartizione della detrazione è, ovviamente, quella di consentire al contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter beneficiare interamente dell’agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico.

La stessa modalità di ripartizione della detrazione è ammessa, ai sensi della lett. c) c. 1 dell’art. 15 TUIR per le spese riguardanti l’acquisto di mezzi necessari alla locomozione dei soggetti disabili.

Con riferimento a tali ultime spese, anche nella Circolare 24/E/2022 è stato chiarito che nell’ipotesi in cui il contribuente che avesse optato per la ripartizione della spesa in quattro rate dovesse decedere prima di aver beneficiato dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può detrarre in un’unica soluzione le rate residue, fino a concorrenza dell’imposta medesima.

Ciò in quanto, in assenza di un’esplicita disposizione di legge, la detrazione non fruita non si trasmette agli eredi, come invece è previsto dall’art. 16-bis c.8 del TUIR in merito alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; tali spese infatti, in caso di decesso dell’avente diritto, si trasmetto interamente esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Nella Risposta in esame, l’Agenzia dà parere favorevole alla detrazione delle spese mediche rateizzate dal soggetto deceduto in capo all’erede ed afferma anche in questo caso che l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può detrarre in un’unica soluzione le rate residue, fino a concorrenza dell’imposta medesima.

Ovviamente, conclude l’Agenzia, la disposizione non può essere estesa ad altre spese in assenza di un’esplicita disposizione di legge.

Rita Martin – Centro Studi CGN