Bonus carburante 2023: esenzione solo fiscale

Anche per il 2023 sarà possibile riconoscere ai dipendenti un valore massimo di 200 euro a titolo di buoni carburante, esenti sotto il profilo fiscale e contributivo. Questo quanto stabilito dal Decreto Legge 14 gennaio 2023, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico”.

Tuttavia, in sede di conversione in Legge del Decreto n. 5/2023 è stata apportata una rilevante modifica in merito al bonus carburante.

La Legge di conversione del 10 marzo 2023, n. 23, ha infatti stabilito che l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

Tale emendamento avrà di certo un notevole impatto sulla misura, in quanto il datore di lavoro sarà poco incentivato a riconoscere una somma al personale dipendente a titolo di buoni carburante ex articolo 1 D.L. n. 5/2023.

Infatti, se prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, il datore di lavoro e il lavoratore potevano godere dell’esenzione dell’importo sino a 200 euro sia ai fini fiscali che contributivi, ora datore di lavoro e dipendente dovranno necessariamente sopportare l’aggravio contributivo sulla somma rispettivamente erogata e ricevuta, che si traduce in un maggior costo per l’azienda e in una minore entrata per il lavoratore.

Nulla cambia, invece, in riferimento agli ulteriori aspetti del beneficio.

I potenziali beneficiari del bonus, sono, infatti, esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato. In mancanza di un’espressa previsione normativa si ritengono, dunque, esclusi i soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio gli amministratori di società, i collaboratori coordinati e continuativi e i tirocinanti.

Si ricorda, comunque, che il lavoratore dipendente non ha alcun diritto a ricevere un importo fino ad un massimo di 200 euro a titolo di buoni carburante. Il datore di lavoro potrà infatti decidere di riconoscere il bonus a tutti i lavoratori, a determinate categorie di lavoratori ovvero anche ad personam, ossia ad un singolo lavoratore.

Con riferimento poi all’esenzione fiscale della misura si sottolinea come il superamento della soglia di 200 euro si traduce nella concorrenza alla formazione del reddito del lavoratore dipendente dell’intero valore riconosciuto.

La misura è, inoltre, prevista per il solo anno 2023. In virtù del cosiddetto principio di cassa allargato, in base al quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono, il datore di lavoro potrà erogare i buoni o i titoli analoghi sino al 12 gennaio 2024, a prescindere dal loro effettivo utilizzo da parte del personale dipendente che potrà avvenire anche in un momento successivo.

In merito alla possibile cumulabilità dei buoni D.L. n. 5/2023 con il regime ordinario dei fringe benefit ex articolo 51, comma 3 del TUIR, in attesa di chiarimenti da parte dall’Agenzia delle Entrate, si può ritenere applicabile quanto già chiarito per l’anno 2022, con Circolare n. 27/E, con specifico riferimento ai buoni carburante D.L. Ucraina.

Il bonus carburante 2023 eventualmente riconosciuto al dipendente sembrerebbe, dunque, cumulabile con eventuali ulteriori fringe benefit erogati dal datore di lavoro. Si tratterebbe di una misura ulteriore rispetto a quella generale già prevista dall’art. 51, comma 3 Tuir già citato.

Si ricorda che la soglia di non imponibilità fiscale e contributiva per i fringe benefit erogati nel 2023 è pari a 258,23 euro.

Per effetto di tale interpretazione, dunque, il valore massimo a titolo di buoni benzina che può essere riconosciuto ad un lavoratore dipendente nel corso del 2023 è pari a 458,23 euro (200 euro a titolo di buoni carburante D.L. n. 5/2023 esenti ai soli fini fiscali e 258,23 euro ai sensi dell’articolo 51, comma 3 TUIR esenti sia ai fini fiscali che contributivi). Sul punto si attendono in ogni caso i chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria per la corretta applicazione della normativa.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato