Fatture elettroniche e corrispettivi telematici trasmessi in ritardo: come rimediare

L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove regole circa la trasmissione tardiva di fatture elettroniche e corrispettivi telematici. I contribuenti potranno fornire giustificazioni oppure sanare le irregolarità beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1 c. da 634 a 636 della L. n. 190/2014, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto che siano messe a disposizione di specifici titolari di partita IVA informazioni relative alle fatture elettroniche e/o corrispettivi giornalieri telematici trasmessi tardivamente.

Precisamente, si tratta del Provvedimento n. 61196/2023 del 6 marzo 2023.

Le comunicazioni saranno trasmesse al domicilio digitale (PEC) dei contribuenti, ma saranno disponibili anche nell’area riservata del proprio cassetto fiscale e dell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”.

Per quanto riguarda le fatture elettroniche trasmesse tardivamente, saranno forniti i seguenti dati:

  • Numero delle fatture emesse in ritardo;
  • Tipo fattura;
  • Tipo Documento;
  • Numero Fattura/Documento;
  • Data Fattura/Documento;
  • Data di trasmissione;
  • Identificativo SDI file.

Invece per quanto riguarda i corrispettivi giornalieri telematici trasmessi tardivamente, saranno forniti i seguenti dati:

  • Numero degli invii trasmessi in ritardo;
  • ID invio;
  • Matricola dispositivo;
  • Data di rilevazione;
  • Data di trasmissione.

I dati di cui sopra saranno resi disponibili alla GdF come previsto dall’art. 1 c. 636 della L. n. 190/2014.

Il contribuente, anche avvalendosi degli intermediari autorizzati, potrà richiedere all’Agenzia delle Entrate informazioni oppure segnalare elementi, fatti e circostanze, a giustificazione dell’accaduto.

Se la comunicazione è esatta, il contribuente potrà porre rimedio alle irregolarità evidenziate dall’Agenzia delle Entrate in due modi:

  • avvalendosi del ravvedimento operoso, anche se fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di controllo di cui si abbia avuto formale conoscenza. Non sarà invece possibile avvalersi del ravvedimento se l’irregolarità comunicata dall’Agenzia delle Entrate ha formato oggetto di un atto di liquidazione, di irrogazione sanzioni o, in generale, di accertamento. Tra le cause ostative al ravvedimento operoso rientrano anche il ricevimento di avvisi di irregolarità di cui all’art. 36-bis ed esiti del controllo formale di all’art. 36-ter, del D.P.R. n. 600/1973, e avvisi di irregolarità di cui all’art.54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
  • avvalendosi, entro il 31 marzo 2023, della “Definizione delle irregolarità formali e/o sostanziali” prevista dalla Legge di bilancio 2023 (art.1 commi da 166 a 173 e da 174 a 178 della L. n. 197/2022). In quest’ultimo caso bisognerà appurare il ricorrere delle condizioni per potersene avvalere (per es. le violazioni formali devono essere state commesse entro il 31 ottobre 2022).

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo