Malattia o infortunio del professionista: sospensione dei termini per gli adempimenti tributari a suo carico

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 248 del 13 marzo 2023, interviene a proposito della decorrenza dei termini per gli adempimenti tributari a carico del professionista iscritto ad un Albo, colpito da malattia o infortunio di durata superiore a tre giorni.

La disposizione è rivolta anche ai professionisti riuniti in forma associata o societaria, purché il numero di essi sia inferiore a tre oppure il professionista infortunato/malato sia il responsabile, nominato per lo svolgimento dell’incarico professionale.

Come è noto, l’art.1 c. da 927 a 944 della L. n.234/2021 è intervenuto per riconoscere, ai professionisti ordinistici che si imbattessero in una situazione di malattia o infortunio, la possibilità della sospensione dei termini degli adempimenti riguardanti i loro clienti.

I casi contemplati sono quelli di ricovero ospedaliero o cure domiciliari di durata superiore a tre giorni, a seguito di intervento chirurgico, malattia o infortunio, che comportino un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività.

La disposizione di cui sopra prevede la sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti tributari a carico del professionista, ricadenti nel periodo dal primo giorno della malattia/infortunio e nei 60 giorni successivi.

Se la degenza dovesse avere una durata inferiore ai 60 giorni (per es. 40 giorni), la sospensione dei termini opererà limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto più breve periodo.

Se la degenza si dovesse protrarre oltre i 60 giorni dall’inizio della malattia/infortunio, la sospensione dei termini opererà solo per i 60 giorni successivi e non oltre, anche se la situazione sanitaria del professionista non si fosse risolta.

Per quanto riguarda il periodo in cui bisognerà adempiere, è bene sapere che la sospensione decorre dal giorno del ricovero in ospedale o di inizio delle cure domiciliari, fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. Quindi gli adempimenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine di sospensione (cioè entro il trentunesimo giorno).

Nell’interpello in oggetto, l’Agenzia delle Entrate precisa i tempi di trasmissione (con raccomandata A/R o PEC), della documentazione ai competenti Uffici della PA, per notiziare dell’accaduto.

Si tratta della copia dei mandati professionali, che, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza e la fine della malattia/infortunio (rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante), dovranno essere inviati entro il giorno successivo a quello in cui scade il periodo di sospensione (cioè il predetto trentunesimo giorno).

Nel caso rappresentato nell’interpello, l’istante aveva provveduto, in un primo tempo, ad effettuare la comunicazione di inizio degenza ospedaliera/cure domiciliari, comprensiva dei mandati ricevuti dai propri clienti, integrando successivamente (entro il già citato trentunesimo giorno) la già menzionata documentazione, con il certificato medico attestante la fine delle cure.

Riepilogando, e riprendendo l’esempio dell’interpello di cui ci occupiamo, la tempistica è la seguente:

  • giorno dell’infortunio: 11 giugno 2022;
  • adempimenti sospesi: tutti gli adempimenti con scadenza fino al 10 agosto 2022 (sessanta giorni dall’11 giugno 2022);
  • data di conclusione delle cure: 26 ottobre 2022;
  • data ultima di esecuzione degli adempimenti sospesi: 26 novembre 2022 (cioè il trentunesimo giorno dal 26 ottobre 2022).

Quindi, in questo caso, gli adempimenti tributari dovuti dal 11 agosto 2022 (tenendo conto ovviamente della sospensione feriale fino al 20 agosto), dovranno essere svolti nei tempi ordinari.

E infatti, a proposito dei versamenti da eseguirsi in forma rateizzata da un contribuente titolare di partita IVA sulla dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate prospettando la seguente situazione:

  • termine ordinario per il versamento senza maggiorazione: 30 giugno 2022;
  • periodo di sospensione del versamento: dal 30 giugno al 25 novembre 2022;
  • termine finale di esecuzione del versamento: 26 novembre 2022;

fornisce le indicazioni che seguono:

  • il 26 novembre 2022 è il termine per il versamento, senza la maggiorazione, delle rate del 30 giugno e del 18 luglio;
  • le successive rate del 22 agosto, 16 settembre e 22 ottobre, invece, non beneficiano di alcuna sospensione.

A proposito del pagamento delle somme dovute a titolo dei tributi oggetto di sospensione, il comma 941 della L. n. 234/2021 prevede l’applicazione degli interessi al tasso legale.

Gli interessi, da versare contestualmente all’imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo