Pensione Quota 103 e svolgimento di attività lavorativa

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto un nuovo trattamento pensionistico sperimentale, la cd. pensione Quota 103. Chiariamo quali sono i limiti di cumulo con i redditi derivanti dall’attività lavorativa sino al compimento dell’età pensionabile.

La cosiddetta pensione Quota 103 è una tipologia di pensione anticipata che può essere ottenuta con i seguenti requisiti, purché soddisfatti entro il 31 dicembre 2023:

  • 62 anni di età;
  • 41 anni di contributi, che possono essere raggiunti anche in regime di cumulo, cioè sommando i versamenti non coincidenti accreditati presso gestioni previdenziali diverse (purché si tratti di casse amministrate dall’Inps).

La decorrenza della pensione, rispetto alla maturazione dei requisiti, è spostata per effetto delle finestre mobili di attesa, pari a:

  • 3 mesi, per i lavoratori del settore privato;
  • 6 mesi, per i dipendenti pubblici (che devono tra l’altro presentare la domanda di collocamento a riposo con 6 mesi di anticipo).

Limiti economici per i beneficiari della Quota 103

Avvalersi della pensione Quota 103, pur comportando un vantaggio in termini di uscita anticipata dal lavoro, comporta però l’applicazione di due importanti limiti, sino al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia ordinario (attualmente e almeno sino al 31 dicembre 2024 pari a 67 anni):

  • si applica un tetto massimo all’importo lordo della pensione, pari a 5 volte il trattamento minimo: in pratica, ad oggi, la pensione mensile non può superare l’importo di 2.839,70 euro (in base all’importo del trattamento minimo presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti indicato nella circolare Inps n.11/2023);
  • non è possibile cumulare la pensione con i redditi di lavoro, fatta eccezione per i compensi derivanti dal lavoro autonomo occasionale (art. 2222 Cod. Civ.), sino a 5.000 euro lordi annui.

Divieto di cumulo con i redditi di lavoro

Nello specifico, sino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (art. 24 co. 6 DL 201/2011), chi percepisce la pensione Quota 103 non può percepire redditi derivanti dall’attività lavorativa, salvo l’eccezione relativa al lavoro autonomo occasionale appena osservata.

Se il pensionato under 67 percepisce redditi incumulabili successivamente alla decorrenza della pensione Quota 103, la prestazione è sospesa per tutto l’anno in cui è stato prodotto il reddito, anche per un solo giorno di lavoro. Laddove nell’annualità in questione si verifichi il compimento dell’età pensionabile, il trattamento è sospeso solo sino alla maturazione del requisito anagrafico. I ratei di pensione indebitamente corrisposti sono recuperati dall’Inps retroattivamente.

L’Inps, con la circolare n. 117/2019 (valida sia per la pensione Quota 100, che per i trattamenti pensionistici Quota 102 e Quota 103) ha in ogni caso chiarito che, perché si verifichi l’incompatibilità, non è sufficiente il solo svolgimento della prestazione di lavoro: se dall’attività lavorativa non deriva la percezione di alcun reddito, la pensione non viene sospesa.

Dichiarazione reddituale all’Inps

Il reddito di lavoro percepito nel periodo in cui vige il divieto di cumulo deve essere dichiarato all’Inps con modello AP 139 (AP 140 laddove la dichiarazione sia resa contestualmente alla domanda di pensione).

Nel dettaglio, la dichiarazione va trasmessa da chi percepisce o prevede di percepire:

  • redditi da lavoro autonomo, dipendente o parasubordinato incumulabili con la pensione Quota 103;
  • redditi da lavoro autonomo occasionale superiori a 5.000 euro annui lordi;
  • redditi da lavoro espressamente previsti come non influenti ai fini del divieto di cumulo con la pensione (rimborsi spese, indennità sostitutiva del preavviso, redditi di impresa non connessi ad attività lavorativa…);
  • redditi derivanti da attività da lavoro svolte prima della decorrenza della pensione Quota 103: in questo caso deve essere indicato anche il periodo in cui è stata svolta l’attività lavorativa.

Noemi Secci – Mia Pensione