Prorogate anche per il 2023 le rivalutazioni su quote e terreni con una novità

Ennesima proroga per la rivalutazione di quote e terreni per i beni posseduti al 1° gennaio 2023, con una novità. Analizziamo termini, modalità e imposta da versare.

La Legge 197/2022 – c.d. Legge di bilancio 2023 – all’art.1 c. 107-109 riapre i termini relativi alla rivalutazione di quote e terreni, aggiungendo la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

L’imposta sostitutiva da versare per il 2023 è innalzata al 16% da versarsi in unica rata o in tre rate; la prima o unica rata va versata entro il 15 novembre 2023; medesimo termine per la redazione della perizia giurata di stima.

Ambito oggettivo

È possibile la rivalutazione di:

  • terreni edificabili
  • terreni a destinazione agricola
  • partecipazioni (titoli, quote, diritti) negoziate o non nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Ambito soggettivo

Possono avvalersi di tale facoltà:

  • persone fisiche, per operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciale
  • società semplici
  • enti non commerciali
  • non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Tali soggetti devono possedere tali beni al 1° gennaio 2023 al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Adempimenti

Entro il 15 novembre 2023 tali soggetti hanno l’obbligo di:

  • far redigere una perizia giurata di stima da un professionista abilitato attestante il valore del bene al 1° gennaio 2023. In merito ai terreni, la perizia va redatta da soggetti competenti in maniera urbanistica, quindi da iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili nonché dei periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio. Per le partecipazioni la perizia giurata va redatta dagli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali nonché dagli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti;
  • versare con F24 – codice tributo 8056 – un’imposta sostitutiva del 16%, calcolata sull’intero valore indicato nella perizia giurata; il valore per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, è dato dal valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei giorni di Borsa aperta nel mese di dicembre 2022. L’imposta dovuta può essere versata in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2023, oppure essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, quindi: la prima rata è da versare entro il 15 novembre 2023, la seconda rata da versare entro il 15 novembre 2024 e la terza ed ultima rata entro il 15 novembre 2025. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente;
  • presentare, entro il termine normativamente previsto, il quadro RM (per i terreni) e il quadro RT (per le partecipazioni) del modello Redditi PF relativo all’anno in cui è effettuata la rivalutazione, esponendone i dati richiesti.

Si ricorda che la rivalutazione si intende perfezionata pagando l’intero ammontare dell’imposta sostitutiva dovuto, ovvero, se si opta per la rateizzazione, con il pagamento della prima rata.

Se il termine del 15 novembre 2023 non è rispettato l’agevolazione è persa e, in sede di quantificazione dell’eventuale plusvalenza, non è possibile utilizzare il valore rideterminato.

Rita Martin – Centro Studi CGN