Incentivo per l’assunzione di giovani “NEET”: procedura attiva dal 31 luglio

Tra le molteplici novità riguardanti il mondo del lavoro introdotte dal Decreto Lavoro (Decreto Legge n. 48/2023, convertito con modificazioni in Legge n. 85/2023), meritano particolare attenzione le disposizioni relative alle assunzione agevolate.

Viene infatti introdotto un nuovo incentivo per l’occupazione di giovani che non lavorano, non sono inseriti in corsi di studio o di formazione (cosiddetti “NEET”).

L’Inps con propria Circolare del 21 luglio 2023, n. 68, anche a seguito della pubblicazione del Decreto Direttoriale dell’ANPAL del 19 luglio 2023, ha fornito alcuni chiarimenti e le istruzioni operative al fine della corretta applicazione dell’incentivo.

Il beneficio

Al fine di sostenere l’occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, è riconosciuto, previa richiesta, un incentivo per le assunzioni di giovani che, alla data di assunzione:

  • non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (29 anni e 364 giorni);
  • non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
  • siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Oltre ai suddetti requisiti, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, anche uno dei seguenti elementi:

  • il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.

L’incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e per le nuove assunzioni di giovani effettuate nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2023.

A differenza della maggior parte degli incentivi all’assunzione, nei quali la misura consiste in una riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro, l’agevolazione è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Tuttavia, in caso di cumulo con altri esoneri (es. esonero giovani under 36) o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Inoltre, l’incentivo spetta le assunzioni effettuate:

  • a tempo indeterminato;
  • a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore non viene inviato in missione);
  • con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Il beneficio è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Requisiti di accesso al beneficio

L’agevolazione si configura quale incentivo all’assunzione ed è, pertanto, subordinata:

  • al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione;
  • al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176 Legge n. 296/2006;
  • alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione;
  • al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno.

Procedura di accesso all’incentivo

La domanda preventiva per la fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa all’Inps attraverso apposita procedura telematica attiva a decorrere dal 31 luglio 2023 (modulo di istanza on line “NEET23”).

L’Istituto provvede, entro 5 giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in riferimento alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.

A seguito della comunicazione da parte dell’Istituto, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro.

Entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’Inps, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.

In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.

L’incentivo viene riconosciuto in base all’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione per le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il 30 luglio 2023, e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line. Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 31 luglio 2023 saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato