Flat tax incrementale per il 2023: esclusi e ammessi

In seguito alla fase di consultazione, è stata pubblicata la circolare n. 18/E del 28 giugno 2023 che fornisce i primi orientamenti interpretativi in merito alla nuova flat tax incrementale al 15%, introdotta dall’art. 1 commi 55-57 della Legge di Bilancio 2023.

Stando alla lettera della norma, l’agevolazione si concretizza:

  • nell’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dal TUIR, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15 per cento;
  • la base imponibile è determinata facendo riferimento alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo assumendo l’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, al netto di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare;
  • l’incremento che determina la base imponibile su cui calcolare l’aliquota agevolata non può essere superiore a 40.000 euro.

L’agevolazione si applica per il solo anno 2023 ed è rivolta ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario (ex art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014) e si applica per il solo anno 2023.

La circolare ha precisato e confermato che:

  • restano esclusi i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario (ex art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014). In caso di decadenza dal regime in corso d’anno perché il contribuente supera la soglia di 100.000 euro di ricavi/compensi percepiti, il regime agevolato si ritiene applicabile;
  • se nel 2023 è stato applicato il regime ordinario, tali soggetti sono ammessi anche se nel triennio 2020/2022 hanno applicato il regime forfettario. In tal caso, il reddito da prendere in considerazione per la determinazione della base imponibile è quello forfettario qualora rappresenti il più elevato del triennio;
  • anche se la norma si riferisce ai redditi d’impresa e lavoro autonomo, non sono esclusi gli imprenditori individuali e le persone fisiche esercenti arti e professioni che siano altresì soci di società di persone. In pratica, chi svolge un’attività di impresa, di arte o di professione e, contestualmente, riveste la qualifica di socio di società, può applicare la flat tax incrementale con esclusivo riferimento al reddito derivante dall’esercizio dell’impresa individuale e/o al reddito di lavoro autonomo;
  • non godono dell’agevolazione i soci di società che possiedono esclusivamente redditi da partecipazione;
  • sono esclusi dall’applicazione della flat tax incrementale, i contribuenti che iniziano l’attività nel 2023. La motivazione risiede nel fatto che manca la possibilità di determinare l’incremento reddituale richiesto dalla norma. Non vi sarebbero preclusioni, invece, per coloro che hanno avviato l’attività nel triennio 2020/2022, anche se si rende necessario verificare due aspetti:
  1. l’aver svolto l’attività almeno per una annualità intera provocandone di fatto l’esclusione per coloro che hanno avviato l’attività nel corso del 2022;
  2. il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione di anno deve essere ragguagliato ad anno. Il documento di prassi propone l’esempio di un contribuente che ha avviato l’attività il 1° giugno 2021 e che ha conseguito un reddito di 30.000 euro. In questo caso, il reddito dell’anno 2021, conseguito in 214 giorni lavorativi va assunto in misura pari a quello che risulta dal ragguaglio su 365 giorni, quindi pari a 51.168 euro (30.000/214 per 365).

Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale, trattandosi pur sempre di imprese in forma individuale, il documento di prassi precisa che:

  • l’incremento di reddito deve essere calcolato prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023 (comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente;
  • l’imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento alla quota di reddito attribuita all’imprenditore.

Ad esempio, qualora il maggior reddito conseguito dall’impresa familiare nel triennio sia pari a 100.000 euro e il reddito dalla stessa conseguito nel 2023 sia pari a 130.000 euro, l’incremento reddituale (al netto della franchigia) è pari a 25.000 euro. Supponendo che la quota di reddito dell’imprenditore sia pari al 51 per cento del reddito dell’impresa, la base imponibile assoggettata alla “flat tax incrementale” sarebbe di 12.750 euro (pari al 51 per cento di 25.000 euro).

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN