Pronti i codici tributo per pagare le imposte sostitutive sulle cripto-attività

È stata emanata la Risoluzione n.36/E – 2023 che istituisce i codici tributo utili per pagare entro il 30 settembre 2023, tramite modello F24, le imposte sostitutive relative alle cripto-attività cosi come disciplinate dalla Legge di Bilancio 2023.

Le novità portate dalla superiore disposizione sono tante e investono sia gli anni precedenti che il 2023 e successivi (salvo ulteriori modifiche).

A questo proposito c’è da dire che l’Agenzia delle Entrate, in data 15 giugno 2023, ha diramato in consultazione pubblica la bozza di una Circolare recante “chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle cripto-attività” che certamente sarà molto utile per indirizzare sui nuovi adempimenti.

Alla fine della consultazione pubblica, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà i commenti pervenuti, con l’esclusione di quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione. Successivamente, e ci si augura molto presto, la circolare verrà pubblicata nella sua stesura definitiva.

Nel contempo, è attesa la modulistica che conterrà i prospetti utili per dichiarare anche i dati degli anni pregressi ai fini della loro regolarizzazione.

I codici tributo istituiti sono i seguenti:

  • 1715 – “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197- Regime dichiarativo” (si tratta delle plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta, che saranno dichiarati dal contribuente);
  • 1716 – “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Regime di risparmio amministrato e gestito” (si tratta delle plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta, per i rapporti che saranno affidati a intermediari finanziari o altri soggetti autorizzati);
  • 1717 – “Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale – articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197” (si tratta della possibilità di acquisire il costo fiscale secondo il valore al 1° gennaio 2023, pagando il 14% di imposta sostitutiva di quella sui redditi, anche in tre rate annuali. In questo caso, gli interessi dovuti sulla seconda e terza rata devono essere cumulati al tributo);
  • 1727 -“Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197” (si tratta del pagamento di nuova istituzione di un’imposta sostitutiva del bollo, del 2‰ sui rapporti aventi ad oggetto, le cripto attività).

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo