Sono pronti i diritti di segreteria per accedere al Registro dei titolari effettivi

È sempre più vicino l’avvio del Registro dei titolari effettivi. Con due Decreti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicati nella G.U. n.149 del 28.6.2023, sono stati inserti altri due tasselli nella serie di provvedimenti che, a breve, darà il via alle comunicazioni da effettuare ai Registri delle Imprese.

Nell’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007 (Antiriciclaggio e contrasto del FdT) è prevista l’istituzione presso i Registri delle Imprese di due apposite sezioni che conterranno i dati e le informazioni dei Titolari effettivi. Si tratta rispettivamente della Sezione autonoma, riguardante le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, e della Sezione speciale, riguardante i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.

Le informazioni da produrre sono acquisite a cura degli amministratori, che le richiedono al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n. 231, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, cui l’impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Le informazioni inerenti le persone giuridiche private, tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. n. 361/2000 e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita, ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione dell’ente, che le richiedono al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 231/2007, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall’atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

I fiduciari di trust espressi (L. n. 364/1989), nonché  le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà  equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell’istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all’identità  del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà  diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in G.U., che attesterà l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, le imprese avranno 60 giorni di tempo per inviare i dati al Registro delle Imprese.

A regime, le informazioni dovranno essere fornite entro 30 giorni dall’iscrizione o variazione dati al Registro delle Imprese e, inoltre, dovranno essere confermate annualmente. Le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

Il modello da presentare è denominato TE ed è stato approvato con il D.M. Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12.4.2023. Esso dovrà essere sottoscritto digitalmente dal soggetto obbligato a tale adempimento, non essendo possibile delegare la firma della comunicazione a un professionista o a una società di servizi. Questi ultimi soggetti, invece, potranno provvedere all’invio della pratica telematica.

I professionisti e gli altri soggetti obbligati potranno conoscere i dati contenuti nel Registro, ma soltanto a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica della clientela, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria.

Tuttavia, la consultazione del Registro non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e FdT cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio medesimo.

Dovranno essere comunicate tempestivamente a InfoCamere S.C.p.A le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione del Registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.

L’importo dei diritti di segreteria per l’acquisizione dei dati dipende dal tipo di documento richiesto (certificato o visura – ordinaria o storica) e dalla modalità di accesso (allo sportello camerale o telematico, da terminale remoto). Tutti gli importi dei diritti di segreteria sono contenuti nella tabella A allegata al citato D.M. del 20.4.2023.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo