Lavoratori sportivi e obbligo di iscrizione all’INAIL

A seguito delle nuove disposizioni in materia di lavoro sportivo, entrate in vigore il 1° luglio 2023, anche l’Inail ha fornito i propri chiarimenti in merito all’obbligo di iscrizione all’Istituto dei lavoratori sportivi.

In particolare, con la Circolare del 27 ottobre 2023, n. 46, l’Istituto ha chiarito che devono essere obbligatoriamente iscritti all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali le seguenti categorie di lavoratori:

  • i lavoratori subordinati sportivi indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico;
  • i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato di cui all’articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36;
  • i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP. Non rientrano coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
  • i prestatori di lavoro occasionale, di cui possono avvalersi, ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., se rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.

Lavoratore sportivo e rapporti di lavoro nell’area del professionismo e del dilettantismo

I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora si applichino previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.

Le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo sono state stabilite con Decreto del Ministro del Lavoro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorità delegata in materia di sport adottato in data 21 novembre 2022 (deve essere presa a riferimento la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita).

Dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (1° luglio 2023) le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

Tutela dei giovani atleti con contratto di apprendistato per la formazione

Gli oneri assicurativi per gli apprendisti sono accertati e riscossi dall’Inps, che provvede a trasferire all’Inail le somme spettanti per la copertura assicurativa antinfortunistica dei lavoratori in questione.

Assicurazione dei titolari di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

Tali lavoratori prima della riforma erano esclusi dalla tutela dell’Inail in quanto i loro compensi rientravano tra i “redditi diversi” ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 e non tra i “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”.

Il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione dei premi assicurativi, e in particolare le retribuzioni e i riferimenti tariffari, si applica il decreto interministeriale 21 novembre 2022.

Prestatori di lavoro occasionale

Per l’accesso alle prestazioni occasionali si applicano in tal caso le specifiche disposizioni di cui all’articolo 54-bis D.L. n. 50/2017 per gli utilizzatori e i prestatori occasionali, che prevedono la registrazione nell’apposita piattaforma informatica gestita dall’Inps.

Attraverso la predetta piattaforma informatica, l’Inps provvede, infatti, oltre che all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore, al trasferimento all’Inail, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

Sono interamente a carico dell’utilizzatore sia la contribuzione previdenziale alla Gestione separata Inps sia il premio Inail.

Tariffari

Ai fini della determinazione del premio assicurativo sono stabiliti i seguenti riferimenti tariffari:

  • l’attività degli atleti, degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi, dei preparatori atletici e dei direttori di gara è classificata alla voce 0590 della gestione Industria;
  • l’attività degli istruttori sportivi è classificata alla voce 0610 della gestione Industria;
  • l’attività di carattere amministrativo-gestionale svolta dai titolari di co.co.co è classificata alla voce 0722 della gestione Industria.

Adempimenti dei soggetti assicuranti ai fini dell’obbligo assicurativo

I committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all’Inail con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.

Le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023.

Entro il medesimo termine devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.

I soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 erano già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali era già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali opera la nuova copertura assicurativa Inail, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l’assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato