Obblighi contributivi delle società sportive

Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ha dato attuazione alla Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”. Le disposizioni in materia di lavoro sportivo hanno subìto diverse modifiche nel corso di questi ultimi anni e, pertanto, sono entrate pienamente in vigore solo a partire dal 1° luglio 2023. In questo articolo facciamo un focus sugli aspetti previdenziali dei lavoratori sportivi a seguito della riforma del settore sportivo e dei conseguenti chiarimenti forniti dall’Inps con propria Circolare del 31 ottobre 2023, n. 88.

Fondo pensione dei lavoratori sportivi

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, devono essere iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’Inps.

Devono, inoltre, essere iscritti al Fondo i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di co.co.co., operanti nei settori professionistici.

L’obbligo contributivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo (settore professionistico), con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore.

L’aliquota contributiva di finanziamento, attualmente pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile, anche per il lavoro autonomo, è suddivisa tra datore di lavoro o committente (23,81%) e lavoratore (9,19%).

Trovano applicazione anche il contributo di solidarietà nella misura del 3,1% (1% a carico del datore di lavoro) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale e fino all’importo rivalutato annualmente e l’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

È inoltre dovuta la contribuzione “minore” per:

  • malattia e maternità;
  • Cassa Unica Assegni Familiari (ex CUAF);
  • NASpI (per le assunzioni a tempo determinato non si applica il contributo aggiuntivo pari all’1,40% + 0,50% in caso di rinnovo del contratto). Nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro alle quali consegua il teorico diritto all’indennità NASpI non si applica l’obbligo in capo al datore di lavoro del versamento del c.d. ticket di licenziamento;
  • Fondo di garanzia TFR qualora le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, anche paralimipici, non abbiano provveduto alla costituzione di un apposito fondo;
  • Fondo di integrazione salariale oppure Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige (non si applica la contribuzione di finanziamento per la CIGS).

In caso di assunzione di un lavoratore sportivo con contratto di apprendistato si applicano le aliquote contributive previste per la generalità di lavoratori assunti con tale tipologia contrattuale:

  • 10% + 1,61% carico datore di lavoro (se dimensione aziendale inferiore a 9 dipendenti per il primo anno 1,50 + 1,61%, per il secondo anno 3 + 1,61% e per gli anni successivi 10 + 1,61%);
  • 5,84% carico lavoratore.

Gestione Separata Inps

Con riferimento ai lavoratori sportivi, titolari di contratti di co.co.co. o che svolgono prestazioni autonome nel settore del dilettantismo, è disposta l’iscrizione alla Gestione Separata Inps e l’applicazione della relativa disciplina.

I co.co.co. dovranno essere iscritti alla Gestione Separata Committenti, mentre i lavoratori autonomi alla Gestione Separata Liberi professionisti.

Per collaboratori sportivi la normativa ha previsto l’obbligo contributivo al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui, secondo il regime di cassa.

Concorrono a tal fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Pertanto, nel caso di più rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.

Ai fini dell’assicurazione IVS, l’aliquota da applicare, per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24%.

Per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota da applicare è pari al 25% a cui devono aggiungersi le contribuzioni per le tutele di maternità, malattia e DIS-COLL, per una contribuzione totale pari a 27,03%.

L’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

Infine, viene stabilito che per i collaboratori coordinati e continuativi l’adempimento della comunicazione mensile all’Inps dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi può essere assolto anche tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Anche per i lavoratori autonomi con partita IVA che svolgono attività sportiva nei settori dilettantistici è previsto l’obbligo contributivo presso la Gestione Separata al superamento dell’importo di reddito prodotto ai fini fiscali pari a 5.000 euro annui.

L’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria; inoltre, è dovuta anche la contribuzione pari all’1,23% relativa alla tutela per malattia e degenza ospedaliera, per maternità e per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini dell’IVS.

Fino al 31 dicembre 2027, sia per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA sia per i co.co.co., la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo.

Diversamente, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro.

Si segnala, infine, che la normativa prevista per i lavoratori sportivi titolari di rapporti di co.co.co. si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

Istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori presso società sportive iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo

Resta ferma l’iscrizione al FPLS di impiegati e operai addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, massaggiatori e dipendenti delle società sportive.

Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive iscritti al FPLS, dal 1° luglio 2023, anche nei casi di rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti datoriali aventi natura “commerciale” (palestre, sale fitness ecc.), nell’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico) saranno assicurati al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, mentre nei casi di rapporto di

lavoro autonomo o parasubordinato al di fuori dei settori professionistici saranno iscritti alla Gestione separata Inps.

Al fine di salvaguardare la continuità d’iscrizione alla medesima gestione previdenziale è stata prevista, per le figure in commento che risultino già iscritte al FPLS al 30 giugno 2023, la facoltà di optare, entro il 31 dicembre 2023, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso Fondo Lavoratori dello Spettacolo.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato