Dal 1° gennaio 2024 nuovi indici di anomalia per le segnalazioni di operazioni sospette

Sono 34 i nuovi indicatori di anomalia emanati dalla UIF che tendono a ridurre i margini di incertezza connessi a valutazioni soggettive o a comportamenti discrezionali.

Il provvedimento, che ha lo scopo di agevolare i soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette (art. 35 D.Lgs. n. 231/2007) contiene in allegato un’utile tavola di raccordo coi precedenti riferimenti.

I 34 indicatori adottati troveranno applicazione nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a decorrere dal 1° gennaio 2024, e pertanto, da tale data, non si applicheranno più gli indicatori di anomalia per i professionisti emanati dal Ministero della Giustizia con Decreto del 16 aprile 2010.

Gli indicatori consistono in un’elencazione a carattere esemplificativo di comportamenti della clientela, da ritenere “anomali” e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Pertanto, dato che l’elencazione degli Indicatori ovviamente non può essere esaustiva di tutte le possibili situazioni, i destinatari degli obblighi devono valutare ulteriori comportamenti che siano tali da generare in concreto profili di sospetto.

Tra gli indicatori proposti (al n. 9) si nota quello riguardante un’operatività che non risulta coerente con l’attività svolta, ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto.

Tra le altre: operazioni di importo complessivo rilevante (trasferimenti di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende o di diritti su beni immateriali, costituzione di società o enti) richieste da un soggetto che non risulta svolgere alcuna attività economicamente rilevante oppure  che versa in significativa difficoltà economica o finanziaria o che comunque presenta un ridotto profilo economico-patrimoniale, anche desumibile dalle dichiarazioni fiscali.

Ancora si evidenzia la possibile situazione di una locazione per la quale è previsto un canone incoerente con il valore di mercato del bene ovvero con il profilo del conduttore.

Un altro indicatore proposto (al n. 21) riguarda operatività oggetto di revisione legale. Si fa riferimento ad operazioni di vendita o spedizione ovvero registrazione di scritture di integrazione o rettifica (ad. es. relative a fatture da emettere, fatture da ricevere, rimanenze di magazzino) insolite per natura o ammontare o comunque prive di adeguata documentazione di supporto. Ancora, si annovera la sussistenza di fatture, specie se di importo superiore al livello di significatività previsto dal revisore, relative all’erogazione di servizi o all’acquisito di beni, anche immateriali, in merito ai quali il soggetto non è in grado di fornire ulteriore riscontro.

Infine si sottolinea che le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione, unitamente alle ulteriori valutazioni compiute.

Infatti si deve tenere presente la natura esemplificativa degli indicatori e la loro non significatività, quando l’operatività sia giustificabile. Le informazioni prese a base della valutazione che deve compiere il soggetto obbligato, sono quelle disponibili senza che per questo gli siano richieste indagini estranee alla concreta attività svolta.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo