Novità 730/2024: tassazione agevolata mance

Nel 730/2024, tra le varie novità presenti, è stata creata una nuova sezione al quadro C per regolare la tassazione agevolata mance, prevista per il settore turistico alberghiero. Vediamo di cosa si tratta nello specifico e la compilazione del rigo di riferimento.

Con la tassazione agevolata mance, prevista per il solo settore turistico alberghiero, è consentita la possibilità di usufruire, in luogo della tassazione ordinaria, di una nuova modalità di tassazione, così come stabilito dall’art.1 commi dal 58 al 62 della Legge 213/2023: le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui trattasi, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Tali somme, come già anticipato, sono inoltre escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Al quadro C del 730/2024 è stato inserito pertanto il nuovo rigo C16 da compilarsi a cura dei soggetti sopra citati che nel 2023 hanno percepito mance e che nell’anno 2022 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a euro 50.000 (per la determinazione del reddito devono essere considerati tutti i redditi da lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore anche se diversi da quelli relativi all’attività turistico alberghiero e della ristorazione).

mance - 730 quadro C

Come specificato nella Circolare 26/E/2023 il limite reddituale di euro 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi, è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva; si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato). Entrano nel computo della soglia reddituale le somme assoggettate, nel precedente periodo d’imposta, alla tassazione sostitutiva delle mance.
Il 25%, cita la medesima Circolare, è da calcolarsi sulla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.
Se il sostituto d’imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il contribuente e se quest’ultimo non vi ha espressamente rinunciato, è ammessa l’applicazione della tassazione ordinaria; è comunque ammesso procedere alla tassazione più favorevole in dichiarazione.

Con Risoluzione 16/E/2023 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento da parte dei sostituti, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle mance destinate dai clienti ai lavoratori (1067-1605-1917-1918-1306).
Con la Risoluzione 11/E/2024 è istituito invece il codice tributo (1838) per il versamento diretto dell’imposta da parte del contribuente, come determinata in sede di dichiarazione.
A seguito della riforma normativa sulla tassazione delle mance è stata anche inserita anche nella CU2024 una sezione apposita Somme assoggettate a imposta sostitutiva, ai punti dal 651 al 657.

sezione Somme assoggettate a imposta sostitutiva

Il rigo C16 del modello 730 si compila indicando:
Colonna 1 (Reddito settore turistico) l’importo indicato nel punto 651 della CU
Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria) il punto 655 della CU
Colonna 3 (Somme a imposta sostitutiva) il punto 652 della CU
Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva)  l’importo di cui al punto 653 della CU
Colonna 5 (Tassazione ordinaria) obbligatoria per la conferma della tipologia di tassazione e alternativa alla
Colonna 6 (Tassazione sostitutiva)
Colonna 7 (Assenza requisiti) apporre il flag se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

L’indicazione nel rigo C16 delle mance percepite e assoggettate ad imposta sostitutiva è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14. Pertanto, tale rigo va sempre compilato in presenza di una CU2024 nella quale risulti compilato il punto 651 e uno dei punti tra 652 o 655.

Al rigo F14 poi, indicare a colonna 1 l’ammontare dell’eccedenza di versamento a saldo dell’imposta; in particolare va indicata in questa colonna la differenza, se positiva, tra il totale degli importi versati con il modello F24 (utilizzando il codice tributo 1838 e l’anno 2023) e l’imposta dovuta.

Rigo F14

Nel caso di eccedenza di versamento dovuta a riversamento spontaneo effettuato secondo la procedura descritta nella Circolare 48/E/2002 e nella Risoluzione 452/E/2008 va utilizzato il modello Redditi PF.

Rita Martin – Centro Studi CGN