La riforma del contenzioso tributario abroga l’art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992 rubricato “Il reclamo e la mediazione”.
E’ l’art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220 a prevederne l’abrogazione dal 4 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del decreto).
La fase di reclamo-mediazione era circoscritta agli atti impositivi del valore sino a 50.000 euro nell’ambito del seguente iter a passaggi successivi:
- una volta ricevuto l’atto di accertamento, il contribuente notificava il ricorso all’Ufficio nel termine previsto di sessanta giorni a pena di decadenza;
- Nei novanta giorni successivi, le parti (contribuente e Ufficio Legale dell’ente accertatore) si confrontavano per verificare una possibile mediazione nell’ipotesi di accogliere in tutto o in parte le doglianze del contribuente;
- se si trovava l’accordo, nei 90 giorni dalla notifica del ricorso andava pagata la prima rata del piano;
- se non si trovava l’accordo, il deposito del ricorso presso la competente Corte di Giustizia doveva avvenire sempre entro 30 giorni, che decorrono non dalla notifica del ricorso ma dallo spirare di novanta giorni da tale notifica.
In buona sostanza:
- in precedenza, se la controversia era soggetta alla fase di reclamo/mediazione, il deposito doveva avvenire nei 120 giorni dalla notifica del ricorso;
- dal 4 gennaio, con l’abrogazione del reclamo/mediazione, per tutte le controversie di natura tributaria, il deposito presso la segreteria della Corte di Giustizia deve avvenire nei 30 giorni dalla notifica del ricorso.
L’istituto giuridico del reclamo/mediazione è stato introdotto nel 2011 con l’obiettivo di limitare l’accesso alla fase giurisdizionale per quelle pretese fiscali di importo non rilevante garantendo un adeguato filtro al numero dei contenziosi di fronte alle Corti di Giustizia Tributaria. L’aspetto critico più evidente che sin dall’origine è stato segnalato dalla dottrina riguarda la figura del mediatore quale soggetto terzo.
Il riesame è, infatti, gestito da una struttura autonoma dell’Amministrazione finanziaria, diversa da quella che ha emesso l’atto, che, di fatto, non è stata in grado di differenziare l’atteggiamento tenuto dai funzionari rispetto a quello adottato in occasione degli istituti deflattivi che operano nel procedimento. Dopo dieci dalla sua introduzione, i risultati sono stati ritenuti poco soddisfacenti (nel 2021 solo il 6.7% di istanze si è chiuso con un accordo).
Tuttavia, l’abrogazione dell’istituto in esame deve essere analizzata nel contesto delle modifiche di sistema apportate, in quanto deve evidenziarsi un rafforzamento dell’istituto dell’autotutela nonché dell’introduzione dell’obbligo del contraddittorio preventivo generalizzato prima dell’emissione dell’atto di accertamento nonché del potenziamento dell’accertamento con adesione.
Nel primo caso, si punta a ridurre l’ambito discrezionale dell’Ufficio con riferimento all’autotutela, rendendo obbligatoria la risposta in determinate ipotesi.
L’obbligo del contraddittorio preventivo generalizzato a tutti gli di accertamento, invece, incrocerà la disciplina con il nuovo accertamento con adesione avviando una fase di confronto con l’Ufficio sin dalle premesse e fino a dopo l’emissione dell’atto.
In questo nuovo contesto, si spiegano le ragioni dell’abrogazione del reclamo/mediazione che non avrebbe avuto altro scopo se non quello di dilatare ulteriormente la fase processuale.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN