Transizione 5.0 e ZES unica: crediti di imposta non cumulabili

Il nuovo credito d’imposta transizione 5.0 – Green, disciplinato dall’art. 38 del DL 19/2024 (c.d. DL “PNRR”), si rivolge alle imprese che negli anni 2024 e 2025 effettueranno nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

La misura dell’agevolazione è crescente in relazione in ragione della riduzione dei consumi nell’ambito dei progetti di innovazione tecnologica secondo il seguente prospetto:

Riduzione consumi energetici
Ammontare investimenti
in euro
Struttura produttiva
(Non inferiore 3%)Investimento
(Non inferiore al 5%)
Struttura produttiva
(Non inferiore 6%)Investimento
(Non inferiore al 10%)
Struttura produttiva
(Non inferiore 10%)Investimento
(Non inferiore al 15%)
Fino a 2,5 milioni 35% 40% 45%
Da 2,5 a 10 milioni 15% 20% 25%
Da 10 a 50 milioni 5% 10% 15%

 

Andando controcorrente rispetto alla precedente normativa investimenti 4.0, l’art. 38, comma 18, del decreto PNRR stabilisce la non cumulabilità dell’imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili:

  • con altre agevolazioni finanziati con fondi europei;
  • con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,);
  • con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica (articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162).

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Si tratta di un aspetto penalizzante rispetto alle imprese ubicate nel mezzogiorno, posto che la precedente normativa, rendendo possibile il cumulo con il credito d’imposta Sud e il credito d’imposta investimenti in beni strumentali 4.0, incentivava gli investimenti consentendo la copertura fino all’80% della spesa e anche oltre.

Per Zona economica speciale (ZES), Legge n. 162 del 13/11/2023 in GU n. 268 del 16/11/2023 di conversione del Decreto Sud n. 124 del 19.09.2023, si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.

Sono agevolabili gli investimenti contenuti in un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto o locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinate a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione e ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il credito è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Ad ogni modo non risultano agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito d’imposta è concesso nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, ossia:

  • per Campania, Puglia, Calabria e Sicilia il 40 per cento per le grandi imprese, il 50 per cento per le medie e il 60 per cento per le piccole;
  • per Molise, Basilicata e Sardegna il 30 per cento per le grandi imprese, il 40 per cento per le medie e il 50 per cento per le piccole;
  • per le zone ammissibili dell’Abruzzo il 15 per cento per le grandi imprese, il 25 per cento per le medie e il 35 per cento per le piccole.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN