Esonerati dalla comunicazione all’ARF i servizi di crowdfunding

Sono esonerati dalla comunicazione all’archivio dei rapporti finanziari i servizi di crowdfunding aventi esclusivamente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 85 dello scorso 2 aprile 2024. Nell’articolo di oggi, facciamo una breve sintesi di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in seguito alla domanda di interpello di un contribuente in merito alla suddetta questione.

L’attività di crowdfunding è un’attività di intermediazione finanziaria che consente a chi ha un progetto o una nuova attività da avviare e non dispone di capitali, di raccogliere, tramite un portale web gestito dal promotore del crowdfunding, i fondi necessari attraverso la raccolta pubblica.

Si tratta di una nuova attività che si è sviluppata negli ultimi anni e che offre nuove opportunità di finanziare idee innovative per startup e PMI che innovano. I servizi di crowdfunding si stanno affermando sempre di più come forma di finanza alternativa per le startup e le piccole e medie imprese che cercano finanziamenti per i loro progetti imprenditoriali innovativi.

Dal punto di vista normativo, al fine di salvaguardare gli interessi degli investitori, il regolamento europeo UE 2020/1503 pone specifici obblighi a carico dei soggetti che intervengono nell’operazione di crowdfunding, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre obblighi comunicativi per ovvie ragioni amministrative o giudiziali,

Nel nostro ordinamento, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 stabilisce che banche, poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di risparmio e altri operatori finanziari devono registrare e conservare i dati identificativi, inclusi i codici fiscali, di ogni individuo che mantenga rapporti con loro o esegua operazioni finanziarie, sia personalmente sia per conto di altri.

Tuttavia, le operazioni finanziarie eseguite mediante bollettino di conto corrente postale per importi inferiori a 1500 euro non rientrano in quest’obbligo. I dettagli di qualsiasi operazione effettuata al di fuori di un rapporto continuativo, così come la natura di questi rapporti, devono essere comunicati all’anagrafe tributaria. Questi dati, che includono anche le  informazioni anagrafiche e il codice fiscale dei titolari e di coloro che intrattengono rapporti occasionali con gli operatori finanziari, sono poi archiviati in un’apposita sezione.

L’articolo 11, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 dispone infatti che gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie.

L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i rapporti intrattenuti e formalizzati contrattualmente con il cliente indicati nella tabella dei rapporti contenuta nell’allegato 2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 e nell’allegato 1 del successivo provvedimento del 19 gennaio 2007, nonché, come precisato dalla circolare n. 18/E del 4 aprile 2007, tutti i rapporti che hanno come controparte un altro operatore finanziario fatta eccezione per quelli che abbiano finalità di mero regolamento contabile.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 85 del 2 aprile 2024, sono da escludere dall’obbligo di comunicazione all’Archivio dei Rapporti Finanziari (ARF) i rapporti aventi esclusivamente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza.

Ai fini dell’esclusione dalle comunicazioni finanziarie è rilevante il fatto che l’attività di crowdfunding sia svolta nel rispetto delle regole e il gestore del portale web non eserciti alcuna forma di controllo, coordinamento o collegamento diretto o indiretto sul prestatore di servizi di pagamento, né alcune forma di gestione finanziaria degli investimenti.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com