Rapporto biennale sulla situazione del personale: termine di invio prorogato al 15 luglio 2024

La scadenza del 30 aprile 2024 per la trasmissione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023 è stata prorogata al 15 luglio 2024. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo ha reso noto il 10 aprile scorso.

La proroga riguarda in particolar modo le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti.

Infatti, il Codice delle pari opportunità (Decreto Legislativo n. 198/2006), così come modificato dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede per le aziende che occupano oltre 50 dipendenti alla data del 31 dicembre del secondo anno del biennio preso a riferimento, l’obbligo di redigere un rapporto sulla situazione occupazionale maschile e femminile relativa al biennio precedente.

Per le aziende con organici inferiori ai 50 dipendenti, invece, la redazione del rapporto avviene su base volontaria.

Il rapporto sulla situazione del personale dev’essere compilato con le seguenti informazioni:

  • identificative dell’azienda e sui contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero anche di secondo livello, applicati;
  • sul numero complessivo di lavoratori occupati al 31 dicembre di ciascun anno del biennio di riferimento;
  • relative alla categoria professionale e livello di inquadramento dei lavoratori occupati, con indicazione di eventuali promozioni e assunzioni avvenute nel secondo anno del biennio preso a riferimento;
  • relative ai lavoratori occupati per categoria professionale e tipo di contratto, in Cassa Integrazione (CIG) e aspettativa;
  • riguardanti assunzioni, cessazioni, trasformazioni dei contratti registrate nel secondo anno del biennio, suddivise per categorie legali di dipendenti;
  • inerenti la formazione del personale;
  • generali sui processi e strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale;
  • relative alle retribuzioni prese a riferimento all’inizio e al termine del biennio considerato, in base alla categoria professionale e al livello di inquadramento dei lavoratori;
  • generali sulle unità nell’ambito comunale, con indicazione del numero di occupati per ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti.

N.B. i dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo tale che i dati riportati non possano, neppure indirettamente, identificare i soggetti interessati. I medesimi dati possono essere raggruppati per aree omogenee.

Il modello telematico per il biennio 2022-2023 sarà reso disponibile per la compilazione sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente link https://servizi.lavoro.gov.it, a partire dal 3 giugno 2024.

La proroga del termine di invio al 15 luglio è, infatti, dovuta alla revisione dell’applicativo informatico al fine di semplificare la presentazione del rapporto, anche grazie a nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse.

L’accesso all’applicativo deve avvenire esclusivamente tramite SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante dell’azienda o di altro soggetto abilitato.

Al termine della procedura di compilazione dei moduli, il servizio informatico, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso, che equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità.

Il Ministero del Lavoro ha precisato, inoltre, che le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio 2020-2021, integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022-2023 entro il medesimo termine del 15 luglio.

Con riferimento al regime sanzionatorio si ricorda che, la mancata trasmissione, anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro 60 giorni, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative fino a 516,00 euro.

N.B. Nel caso in cui l’inottemperanza si protragga oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Infine, la trasmissione di dati incompleti o mendaci, verificata e accertata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato