Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, ha delineato la procedura da adottare nell’eventualità in cui siano stati commessi alcuni errori in sede di compilazione delle comunicazioni per l’utilizzo delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, spettanti per gli interventi edilizi (di cui all’ art. 121 del decreto 19 maggio 2020, n.34).

Con la citata Circolare, l’Agenzia ha fornito specifiche istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accezione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette.

La recente Circolare n. 6/E dell’8 marzo 2023 si propone di fornire istruzioni operative univoche agli uffici relativamente alle ipotesi che si potrebbero concretizzare nella successiva fase di circolazione dei crediti.

In relazione alla cessione del credito successiva alla prima o di sconto in fattura, si è chiesto all’Amministrazione finanziaria quali soluzioni adottare nei casi in cui:

  1. la cessione sia stata accettata per errore del cessionario, che intendeva rifiutarla;
  2. il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Qualora si concretizzi uno dei due casi citati, il cedente e il cessionario dovranno chiedere all’Agenzia delle Entrate “il rifiuto” della cessione del credito già accettata attraverso la presentazione dell’apposito modello.

Come presentare il modello di rifiuto della cessione del credito

Il modello va sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cedente e dal cessionario e inviato tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
In caso di firma autografa, si richiede l’allegazione del documento di identità dei sottoscrittori.

Diviene opportuno ricordare che tale richiesta di rifiuto può avere ad oggetto solo cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura.

Cessione di crediti tracciabili e non tracciabili

Per crediti “tracciabili” deve intendersi crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. In tal caso, il rifiuto delle cessioni crediti successive alla prima potrà avvenire per ogni singola rata del credito che non sia stata ulteriormente ceduta, ovvero opzionata per utilizzarla in compensazione tramite modello F24. Nell’eventualità in cui le rate siano state oggetto di ulteriori cessioni, il rifiuto dovrà essere richiesto dall’ultimo cessionario, in accordo con il suo dante causa.

In caso di utilizzo del credito in compensazione attraverso modello F24, lo stesso può essere revocato attraverso l’apposita funzione della “piattaforma”.

Nel caso di crediti “non tracciabili”, il cessionario deve disporre di un credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto si vedrà ridurre il suo “plafond” per l’importo corrispondente.

Effetti della comunicazione di rifiuto della cessione del credito

Il rifiuto rimuove gli effetti:

  1. dell’erronea accettazione del credito da parte del cessionario;
  2. della cessione che cedente e cessionario hanno deciso di rifiutare.

In entrambe le situazioni, qualora la comunicazione di rifiuto abbia ottenuto esito positivo, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente ai fini della eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione attraverso modello F24.

Dell’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne verrà data comunicazione agl’interessati, che potranno consultare la citata piattaforma.

Enrico Cusin – Centro Studi CGN