Spese sanitarie: cosa succede nel caso di contributi versati oltre il limite?

L’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede la possibilità per il contribuente di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede la franchigia pari a 129,11 €.

L’agevolazione

Rientrano tra le spese agevolabili le seguenti tipologie di prestazione:

  • prestazioni rese da un medico generico o specialista;
  • acquisto di medicinali da banco e con ricetta medica;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
  • prestazioni chirurgiche, comprensive dei ricoveri per degenze o collegati agli stessi interventi;
  • trapianto di organi;
  • cure termali;
  • acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie
  • spese di assistenza specifica (quali, ad esempio, assistenza infermieristica e riabilitativa, prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo);
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Le spese in oggetto devono essere sostenute dai contribuenti nel proprio interesse e/o in quello di eventuali familiari a carico, proporzionalmente alla quota effettivamente sostenuta.

I contributi versati a fondi di assistenza sanitaria

Una delle principali forme di assistenza sanitaria è costituita dai fondi sanitari, previsti e regolati dall’art. 51 del TUIR. I versamenti effettuati a questi enti possono beneficiare di una specifica deduzione dal reddito nella misura massima di 3.615,20 €.

Una particolare fattispecie è disciplinata tuttavia nel caso in cui il contribuente versi una quota di contributi superiore a tale limite. In questo caso, la normativa offre una deroga alla non detraibilità delle spese rimborsate prevedendo che la sommatoria di quest’ultime possa essere parzialmente portata in detrazione.

Per stabilire quale quota sia possibile assoggettare ad agevolazione, sarà necessario rapportare la spesa sanitaria rimborsata con l’importo dei contributi che hanno concorso alla formazione del reddito (cioè la parte eccedente euro 3.615,20) e il totale dei contributi versati al Fondo. Per agevolarne la comprensione riportiamo in seguito il calcolo in modo schematico:

Contributi ordinati tassabili x Spesa sanitaria rimborsata
_____________________________________________
Ammontare totale dei contributi versati*

*Compresi i contributi in sostituzione di premi di produttività

La quota detraibile complessiva di spese sanitarie sarà il risultato della sommatoria delle spese sanitarie al netto dei rimborsi effettuati dalla cassa di appartenenza e la parziale quota rimborsata risultante dal calcolo precedentemente illustrato.

Un esempio

Tizio versa alla propria Cassa di appartenenza un importo pari a 5.000,00 €, andando quindi ad eccedere il limite di 1.384,80 € (differenza tra 5.000,00 € e 3.615,20 €). Nell’anno d’imposta sostiene spese sanitarie pari a 6.000,00 €, delle quali 3.000,00 € oggetto di rimborso dalla Cassa.

La quota aggiuntiva sarà così determinata:

1.384,00 € x 3.000,00 €
___________________
5.000,00

Il risultato è pari a 830,88 €, ai quali andranno sommate le spese sanitarie al netto dei rimborsi di 3.000,00 €, per un totale complessivo che ammonta a 3.830,88 € di spese agevolabili.

 

Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN