Aumentata la soglia massima del plafond degli aiuti “de minimis“

Una delle novità portate dal nuovo Regolamento (UE) 2023/2831 è l’aumento di 100.000 euro dell’attuale plafond.
Il nuovo Regolamento datato 13.12.2023 è relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’UE agli aiuti “de minimis” e resterà in vigore per sette anni e quindi dal 1.1.2024 al 31.12.2030.

In calce riportiamo l’indirizzo del sito governativo dove trovare maggiori informazioni e una delle pagine delle comunicazioni da rendere ai terzi.

Esso è stato emanato dalla Commissione Europea sulla base di una serie di “considerazioni” di cui, di seguito, se ne evidenziano alcune.

Il Regolamento non si applica ai settori della produzione primaria, segnatamente di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, viste le norme specifiche vigenti in tali settori e il rischio che, per aiuti d’importo inferiore al massimale stabilito, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all’art.107, paragrafo 1, del trattato (potrebbero essere Aiuti di Stato, soggetti a notifica alla Commissione Europea). Dal 1.1.2024 non c’è più il limite di € 100.000 per il settore del trasporto di merci su strada.

Si tratta di Aiuti concessi alla stessa impresa (intesa in forma “unica” meglio specificata più avanti ) da uno Stato membro, nell’arco di un triennio, che non superano l’ importo prestabilito di € 300.000 a partire dal 1^ gennaio 2024.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del Regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti (considerando 11)

L’aumento dell’importo del plafond è motivato per tenere conto dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore del Regolamento precedente n. 1407/2013, nonché degli sviluppi che si prevedono fino al 31.12.2030 (considerando 3).

Un’altra novità consiste nell’arco temporale di fruizione degli aiuti che diversamente da prima, non riguardano tre esercizi finanziari (intesi come periodi d’imposta) bensì tre anni solari.

Gli aiuti concessi nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dal predetto Regolamento, sono da considerarsi come aiuti che non soddisfano tutti i criteri di cui all’art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’UE, per cui, di conseguenza, non sono soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione Europea.

La fissazione di un massimale è necessario per far sì che le misure di cui al Regolamento, siano considerate tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza.

A proposito della nozione di impresa unica, il regolamento guida nell’interpretazione di tale locuzione.  Innanzi tutto, per impresa si intende qualsiasi entità, sia persona fisica che giuridica, che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia dell’UE ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell’attività economica» svolta dall’impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un’impresa ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del Trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica (Considerando 4).

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», tutti gli Stati membri dovrebbero applicare lo stesso metodo di calcolo per calcolare l’importo complessivo degli aiuti concessi. Per facilitare il calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l’equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più quote, occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti (considerando 17).

Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico non superi il massimale «de minimis» (considerando 19).

Ciascuno Stato membro può istituire un registro centrale nazionale, mantenendo quelli già esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti dal Regolamento. La Commissione istituirà un registro centrale a livello dell’Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026 (considerando 25).

Dopo la parte introduttiva sulle considerazioni che hanno portato alla regolamentazione, seguono n.8 articoli.

In particolare:

  • L’art. 1 tratta del CAMPO DI APPLICAZIONE che prevede la possibilità di usufruire degli aiuti anche per le imprese che in parte esercitano attività escluse, adottando tecniche di separazione contabile.
  • L’art.2 comprende l’esplicitazione delle “DEFINIZIONI” con cui interpretare alcuni termini usati nel regolamento. Tra questi spicca il concetto di “impresa unica” che comprende quelle fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
    • a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
    • b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
    • c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
    • d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

  • L’art. 3 tratta degli “Aiuti de Minimis“, specificando tra l’altro che essi sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di riceverli, indipendentemente dalla data di erogazione.
  • L’art.4 tratta del “Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo” che chiarisce i termini in cui un aiuto concesso sotto forma di prestito è da considerarsi “de minimis” trasparente (soggettivamente e oggettivamente ), così come fornisce chiarimenti circa gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale, di misure per il finanziamento del rischio e di garanzie.
  • L’art. 5 tratta dei casi di “CUMULO” degli aiuti “de minimis” con altri Aiuti di Stato.
  • L’art. 6 prevede il “MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE” per l’inserimento delle informazioni sugli aiuti concessi in un Registro centrale a livello nazionale o dell’Unione. Il Registro deve essere facilmente accessibile al pubblico contemperando il rispetto delle norme dell’Unione in materia di privacy.

Nell’immagine si vede la pagina del sito del registro Nazionale degli Aiuti di STATO – SEZIONE Trasparenza degli Aiuti individuali – che accoglie i dati visibili ai terzi:

nuovo limite aiuti de minimis

  • L’art. 7 disciplina le DISPOSIZIONI TRANSITORIE
  • L’art. 8 determina l’ENTRATA IN VIGORE E IL PERIODO DI APPLICAZIONE (1 gennaio 2024 e 1.1.2024- 31.12.2030) specificando che trattandosi di un Regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per saperne di più, invitiamo a consultare l’indirizzo:  https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/comunicazioni

Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN