Inquadramento delle attività agrituristiche: le indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto nuovamente in materia di inquadramento delle imprese agrituristiche, da ultimo con Nota n. 5486 del 16 luglio 2024.

In particolare, la Nota fornisce alcune indicazioni al personale ispettivo che, nell’ambito degli accertamenti nei confronti delle imprese agrituristiche e del relativo inquadramento, deve tenere conto delle diverse fonti normative che insistono in materia, al fine di una maggiore completezza istruttoria e, conseguentemente, al fine di evitare possibili contenziosi.

L’INL riprendendo una propria Circolare del 2020, conferma l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiame devono comunque rimanere principali rispetto a quelle ricettive e di ospitalità che si pongono in rapporto di “connessione e complementarietà” con esse.

La medesima circolare ha altresì chiarito che “laddove si riscontra una notevole consistenza dei redditi ricavati dall’attività di ristorazione, grande sproporzione del tempo dedicato all’attività di ristorazione rispetto a quello dedicato all’attività agricola, con prevalenza del primo e utilizzo di prodotti acquistati sul mercato in misura maggiore rispetto a quelli provenienti dall’attività agricola principale, non può legittimamente permanere una classificazione nel settore agricoltura di tali aziende”.

L’Ispettorato specifica, tuttavia, che tale indicazione va riponderata tenendo in considerazione la disciplina regionale di riferimento che, a sua volta, va applicata in funzione delle modifiche apportate alla Legge n. 96/2006 intervenute nel 2021 e quindi successive alla circolare qui richiamata.

La Legge n. 96/2006, infatti, rimette alle Regioni le modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla attività agrituristica, le quali sono altresì tenute a dettare “criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica” nonché “criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti”.

La normativa regionale, pertanto, riveste un ruolo fondamentale per il corretto inquadramento delle attività agrituristiche, tenuto conto che anche l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività è rilasciata dalle Regioni.

Il Decreto Legge n. 73/2021 (conv. da L. n. 106/202) ha stabilito, poi, che al fine di sostenere l’incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all’articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell’attività agricola principale, l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

Inoltre, il D.L. n. 73/2021, in modifica alla Legge n. 96/2006, fra i criteri da utilizzare da parte delle Regioni e Province autonome ai fini della valutazione della prevalenza delle attività agricole rispetto alle attività agrituristiche, ha previsto quello del “tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività”.

Pertanto, alla luce di tale novità legislativa, non è più rilevante, ai fini della determinazione della connessione, la valutazione della maggiore consistenza delle risorse umane impegnate nell’agriturismo rispetto a quelle impegnate nell’attività agricola principale ed è rimessa alle Regioni la disciplina della connessione ai fini della valutazione della sussistenza della prevalenza dell’attività agricola principale.

Conclude l’INL, nella Nota n. 5486/2024, prevedendo che nell’ambito dei relativi accertamenti, il personale ispettivo terrà conto di quanto sopra e dei criteri stabiliti dalla legislazione regionale, verificando la rispondenza dell’organismo economico ai requisiti stabiliti dalle norme regionali e dalla disciplina amministrativa dettata dagli enti locali.

Solo nelle ipotesi di significativo scostamento dai requisiti normativi, il personale ispettivo, prima di adottare ogni provvedimento, interesserà gli Uffici regionali competenti al rilascio dell’abilitazione al fine di acquisire ogni utile elemento istruttorio volto a comprovare il corretto inquadramento previdenziale delle imprese coinvolte.

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato