Per i bilanci relativi agli esercizi a decorrere dal 01/01/2024 e successivi si applica l’OIC 34 “Ricavi”, emanato ad aprile 2023.
Tale principio allinea i principi contabili nazionali ai principi internazionali, ed in particolare all’IFRS n. 15; in precedenza, le regole nazionali sull’argomento erano ravvisate soltanto presso l’OIC 12 “Composizione e schemi di bilancio d’esercizio” e l’OIC 15 “Crediti”.
Ambito di applicazione
L’OIC 34 si applica alle voci del Conto economico:
- A1 “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”;
- A5 “Altri ricavi”.
L’OIC 34, volto a disciplinare i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, introduce un modello di rilevazione basato su più fasi.
Fase 1 – Raggruppamento di contratti
Un insieme di contratti, stipulati simultaneamente e con lo stesso cliente, può essere trattato come un singolo contratto qualora vi sia interdipendenza nell’obiettivo commerciale o nei prezzi stipulati.
Fase 2 – Determinazione del prezzo complessivo
La determinazione del prezzo complessivo del contratto è soggetta a variabilità dovuta alla presenza di singole componenti variabili, quali ad esempio importi a riduzione del prezzo di vendita (assimilabili a sconti), o dovuti alla controparte (assimilabili a costi).
Fase 3 – Corrispettivi variabili
- Eventuali corrispettivi aggiuntivi sono inclusi nel prezzo complessivo solo quando diventano ragionevolmente certi;
- eventuali elementi in riduzione dei ricavi sono contabilizzati sulla base della migliore stima.
La valutazione si basa sull’analisi statistica di dati storici/previsionali, cosicché l’importo del corrispettivo variabile viene calcolato secondo:
- la media ponderata dei possibili importi;
- l’importo più probabile.
Fase 4 – Identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione
Il contratto deve essere analizzato al fine di determinare le unità elementari di contabilizzazione, separando le singole prestazioni cedute.
Fase 5 – Valorizzazione delle unità elementari
La valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione avviene allocando il prezzo complessivo a ciascuna unità identificata, qualora separabile dalle altre.
Fase 6 – Allocazione del prezzo complessivo in presenza di più unità elementari
Il prezzo di vendita delle singole unità è stimabile sulla base di un confronto con un prezzo di riferimento, in assenza del quale si può fare riferimento a diverse alternative, quali:
- prezzi di mercato;
- valutazione dei costi attesi cui si applica un margine;
- per differenza tra prezzo complessivo del contratto e somma dei prezzi delle altre singole componenti.
Fase 7 – Rilevazione dei ricavi
La rilevazione dei ricavi si distingue nelle casistiche di:
- vendita di beni: la rilevazione ha luogo quando avviene il trasferimento sostanziale di rischi e benefici connessi alla vendita e l’ammontare dei ricavi risulta determinabile attendibilmente;
- prestazione di servizi: la rilevazione ha luogo in base allo stato di avanzamento, qualora il relativo diritto per il venditore maturi via via con lo svolgimento della prestazione, ferma restando la necessaria attendibilità della determinazione del ricavo.
Conclusioni
In base a quanto dettagliato sopra, l’OIC 34 richiede al revisore legale dei conti di prestare particolare attenzione a:
- esame dei contratti di vendita;
- individuazione delle singole componenti e loro allocazione del corrispettivo;
- analisi di stime e valutazioni eseguite dalla società;
- valutazione dell’impatto sui bilanci rispetto agli esercizi precedenti;
- predisposizione di un’adeguata informativa.
Anna Rossi – Centro Studi CGN