La Legge di Bilancio per l’anno 2025 (Legge n. 207/2024) tra le diverse disposizioni in materia di lavoro, ha introdotto un nuovo sistema di valorizzazione convenzionale del benefit differenziato a seconda dell’alimentazione delle auto concesse in uso promiscuo.
In particolare, viene disposto che per gli autoveicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit annuale è pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La predetta percentuale è ridotta:
- al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Ai fini dell’applicazione del nuovo criterio di determinazione del fringe benefit, la Legge di Bilancio 2025 prevede due requisiti necessari:
- l’autovettura deve essere immatricolata a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- il veicolo deve essere concesso in uso promiscuo al dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Diversamente, si ritiene che la determinazione del benefit debba seguire la normativa previgente, ossia la valorizzazione secondo la classe di emissione di CO2.
A chiarimento di quanto sopra riportato, è intervenuta la Legge di conversione (Legge 24 aprile 2025, n. 60) del Decreto Legge n. 19/2025, meglio conosciuto come Decreto Bollette.
Viene, infatti, previsto espressamente che “Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.
Secondo la normativa in vigore sino al 2024, il valore degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, è determinato assumendo il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la percentuale è elevata al 50% a decorrere dall’anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la percentuale è pari al 60% per cento a decorrere dall’anno 2021.
N.B. Con la previsione di cui alla Legge n. 60/2025 viene, pertanto, estesa la disciplina previgente anche ai veicoli assegnati in uso promiscuo nel periodo gennaio 2025 – giugno 2025, purché l’azienda abbia ordinato l’autovettura entro il 31 dicembre 2024.
Pertanto, il nuovo regime di valorizzazione dell’auto ad uso promiscuo troverà applicazione nelle ipotesi in cui il veicolo sia ordinato dall’azienda e, di conseguenza, immatricolato e assegnato al lavoratore dal 1° gennaio 2025.
Riepilogando:
Autovetture assegnate sino al 30/06/2025 e ordinate entro il 31/12/2024 | Autovetture assegnate, immatricolate e ordinate dal 01/01/2025 | ||
Valore di emissione CO2 | % di valorizzazione | Tipo di alimentazione | % di valorizzazione |
Fino a 60 g/km | 25% | motore termico o ibride (no plug-in) | 50% |
superiore 60g/km ma non a 160g/km | 30% | elettriche ibride plug-in | 20% |
superiore a 160g/km ma non a 190g/km | 50% | full electric | 10% |
superiore a 190g/km | 60% |
Si ricorda, infine, che il valore dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo al dipendente costituisce un fringe benefit e, di conseguenza, è esente da imposizione contributiva e fiscale se il valore percepito nel periodo d’imposta, comprensivo di eventuali ulteriori somme o valori corrisposti a titolo di fringe benefit, non supera i 1.000 euro ovvero 2.000 euro per coloro che hanno figli fiscalmente a carico.
Diversamente, l’intera somma sarà assoggettata a contribuzione e imposizione fiscale.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato