Stretta sulle compensazioni, non solo IVA

La Legge di Stabilità 2014 prevede una morsa sulle compensazioni di importo superiore a Euro 15.000,00 e stabilisce il medesimo trattamento previsto per quelle relative all’IVA anche per le imposte indirette e per l’IRAP.

Il comma 574 dell’art. 1 della sopracitata Legge stabilisce, infatti, che i contribuenti intenzionati a compensare crediti scaturiti dalle imposte indirette per un importo superiore a Euro 15.000,00 annui debbano richiedere l’apposizione del visto di conformità già per le dichiarazioni relative all’anno d’imposta in corso al 31.12.2013, cioè per quelle che saranno presentate nel 2014.

Le imposte oggetto di verifica sono:

  • IRPEF;
  • addizionali comunale  e regionale;
  • IRES;
  • IRAP;
  • ritenute alla fonte a titolo di acconto e a titolo di imposta;
  • imposte sostitutive.

Si ricorda che tale procedura è già prevista per le compensazioni orizzontali dei crediti IVA; a differenza di queste, però, non è prevista l’obbligatorietà di invio telematico delle dichiarazioni e la compensazione è possibile ancor prima della trasmissione dei dichiarativi all’Agenzia delle Entrate.

Le società di capitali che adottano il controllo di cui all’art. 2409-bis del c.c. possono, in sostituzione, far sottoscrivere la dichiarazione dal soggetto che effettua il controllo contabile per l’attestazione dell’avvenuta verifica.

In caso di rilascio del visto di conformità infedele è prevista l’applicazione della sanzione da Euro 258,00 a Euro 2.582,00.

Nel caso in cui vengano effettuate violazioni gravi, ovvero ripetute, verrà effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori interventi disciplinari.

Rita Martin – Centro Studi CGN